
Roma 14 Dicembre 2006
Ai PP. Provinciali,
Ai Delegati Provinciali dell’OCDS,
Agli Assistenti delle Comunità dell’OCDS
Carissimi
Padri e fratelli,
Ricordando
la nascita del Redentore, vi auguro in questo tempo natalizio tutta
la sua gioia e la sua pace.
Già da tre
anni furono approvate definitivamente le Costituzioni dell’Ordine
secolare. Sono stati anni ricchi di esperienza e di studio. Molte
regioni hanno organizzato incontri, tanto per i membri dell’Ordine
secolare quanto per i Frati, allo scopo di approfondire la
conoscenza dell’Ordine Secolare. La esperienza di molte Province nel
formare i Consigli Provinciali e redigere gli Statuti Provinciali ha
costituito una opportunità per approfondire la fraternità
all’interno dell’OCDS e tra l’OCDS e i religiosi.
L’esperienza
di questi tre anni passati ha messo in evidenza pure la necessità di
formulare in modo concreto e unificato alcune norme generali a cui
attenersi per esprimere l’attenzione pastorale verso i nostri
fratelli e sorelle dell’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi. Il
Segretariato Generale per l’Ordine Secolare offre a tutte le
giurisdizioni dell’Ordine il documento annesso che sarà anche
disponibile nella pagina web dell’Ordine su internet.
Ho fiducia
che questo documento possa rafforzare le buone relazioni che
esistono all’interno dell’Ordine Secolare.
Con il
fervido augurio che il prossimo anno risulti fecondo di grazie per
l’intero Ordine del Carmelo Teresiano,
Sinceramente
vostro in Cristo
P. Luis Arostegui, OCD
Superiore Generale
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ASSISTENZA PASTORALE ALL’ORDINE SECOLARE
Se uno
cerca nella storia l’origine dei Terz’ordini o Ordini secolari e
vuole risalire al tempo più antico in cui si comincia a parlarne,
questi incontra in fondo alla sua ricerca la figura di S. Francesco
d’Assisi. Fu il Santo d’Assisi che capì, benché solo intuitivamente,
che la ricerca della maniera di impostare la spiritualità della sua
nuova famiglia religiosa nel concreto della vita quotidiana lo
portava a fondare un Ordine di persone laiche o del clero diocesano
che vivessero nel mondo e affrontassero le difficoltà quotidiane
della vita cristiana. Il Papa Onorio III approvò la prima regola
dell’Ordine secolare nel 1221. I suoi membri furono allora chiamati
“I fratelli e le sorelle penitenti”.
Presentando
la regola al Papa per l’approvazione, S. Francesco riconobbe che
quello che stava facendo era qualcosa di “ecclesiale”, non solo
qualcosa di particolare del suo nuovo Ordine. Tale evento ecclesiale
si riflette nel can. 312 del Codice di Diritto Canonico che
stabilisce che solo la S. Sede può erigere associazioni universali o
internazionali. L’autorità della S. Sede viene delegata al Generale
di ciascun Ordine mendicante, e specificamente al Generale
dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi dal Papa Clemente VIII nei
documenti papali “Cum Dudum” (23 marzo1594) e “Romanum Pontificem”
(20 agosto 1603).
Certo, la
vita religiosa e le famiglie religiose esistevano prima di S.
Francesco. La vita monastica era fiorita in Europa grazie a S.
Benedetto. I Benedettini e altre forme di vita monastica hanno avuto
per secoli l’istituzione degli “oblati”. L’identità e la struttura
degli oblati ha subito molti cambiamenti lungo la storia. Tuttavia
rimasero sempre uniti alla identità basilare della vita monastica,
cioè si identificarono con qualche monastero in particolare per
tutta la loro vita.
La vita
mendicante, cominciando con Ordini quali i Francescani, i
Domenicani, i Carmelitani ecc., aveva una struttura e uno scopo
differenti. Gli articoli della Enciclopedia Cattolica segnalano al
riguardo le differenze che esistono nella spiritualità e
nell’apostolato tra la vita monastica e gli Ordini Mendicanti.
Fondamentalmente e approssimativamente si potrebbe affermare che
inserire i laici nella vita monastica era offrire loro il mondo e la
spiritualità del monastero, mentre inserire i laici nella vita
mendicante era offrire la spiritualità degli Ordini Mendicanti alla
vita dei laici nel mondo.
Gli ordini
mendicanti si sforzarono di vivere una spiritualità e svolgere un
apostolato che scaturisse dalla spiritualità che essi vivevano.
Molte congregazioni di vita religiosa sono esistite per un periodo
di tempo e poi sono scomparse perché la ragione o le ragioni
d’esistere vennero meno. Queste congregazioni di vita religiosa
basarono la loro identità nell’apostolato specifico per il quale
furono fondate. Attualmente alcune congregazioni di vita attiva, che
hanno dato considerevoli contributi alla società, stanno cercando un
rinnovamento perché la loro identità originale è cambiata. Alcuni
Istituti hanno deciso di non cercare nuove vocazioni e di cessare di
esistere perché il loro lavoro non è più necessario.
In ogni
caso, gli Ordini mendicanti non fondano la loro identità
nell’apostolato ma nella spiritualità, e questa spiritualità guida e
dirige le prestazioni apostoliche a cui si dedicano. La spiritualità
degli ordini mendicanti riflette elementi o un elemento che
appartengono all’essere della chiesa nel mondo. L’apostolato dei
Domenicani nell’ambito dell’educazione superiore è conseguenza della
spiritualità domenicana del predicatore che diffonde la parola.
Molta parte dell’apostolato francescano è un impegno a lavorare per
i poveri. Questo è il frutto del desiderio francescano di seguire
Gesù nella povertà e semplicità evangelica. La spiritualità
agostiniana si fonda sul desiderio di scoprire Gesù nella comunità
che li porta allo svolgimento di molte forme di apostolato sociale.
E il carisma del Carmelitano Teresiano si fonda sulla relazione
intima e amorosa tra Dio e la persona che si incontrano
nell’orazione. Da questa base fluisce il lavoro al quale i
carmelitani si dedicano.
L’Ordine
secolare degli Ordini mendicanti non è solo un laicato associato.
Mediante la connessione con i frati dei diversi ordini, l’Ordine
secolare comunica la propria spiritualità al mondo che gli sta
attorno. Si può dire che, se non esistesse l’ordine secolare,
mancherebbe qualcosa nella spiritualità e nella presenza degli
Ordini mendicanti.
L’Ordine
secolare non è conventuale e neppure monastico, è propriamente
“secolare”. Come dire che non esercita la sua responsabilità nel
convento o nel monastero, ma nel mondo (saeculum). L’Ordine secolare
diventa definitivamente “ordine” quando è stabilito sulla base della
relazione essenziale esistente tra i frati e i secolari. Tale
relazione non è accidentale; è essenziale.
L’Ordine secolare è un ramo distinto dell’Ordine come lo presentano
le Costituzioni. I secolari, tuttavia, non esistono come un ramo
indipendente dall’Ordine: distinto sì, ma non indipendente. Per
questa ragione la S. Sede attribuisce la facoltà di stabilire le
comunità dell’Ordine secolare al Superiore Generale dei frati.
Lungo i
secoli si è avuto uno sviluppo del ruolo e della identità degli
Ordini secolari e questo riguarda anche l’Ordine secolare dei
Carmelitani Scalzi. Tale sviluppo si rapporta direttamente con lo
sviluppo del ruolo e della identità dei laici nella chiesa. Tra
tanti documenti se ne potrebbero citare alcuni relativi al ruolo
dell’Ordine secolare nella vita dell’Ordine. Il più concreto e
significativo proviene da un documento diretto alla vita consacrata,
non ai laici: “Oggi non pochi Istituti, spesso in forza delle nuove
situazioni, sono pervenuti alla convinzione che il loro carisma può
essere condiviso con i laici. Questi vengono perciò invitati a
partecipare più intensamente alla spiritualità e alla missione
dell’Istituto medesimo. Possiamo dire che, sulla scia di esperienze
storiche come quelle dei diversi Ordini Secolari o Terz’Ordini, è
iniziato un nuovo capitolo, ricco di speranze nella storia delle
relazioni tra le persone consacrate e il laicato”.
L’elemento
nuovo in questo testo è la responsabilità nel “partecipare più
intensamente alla spiritualità e alla missione”. La spiritualità è
sempre stata accettata. La missione è l’elemento nuovo. E’
specificamente questa direttiva data agli Ordini quella che rese
necessario un impegno più serio da parte degli Ordini allo sviluppo
e alla formazione dei membri dell’Ordine secolare. La necessità di
nominare un delegato generale si andò via via chiarendo nella misura
in cui l’Ordine secolare andava crescendo. Altra necessità che si
presentò fu quella di porre le comunità dell’Ordine secolare
stabilite in luoghi dove non esistono frati direttamente sotto il
Delegato Generale.
Ricordando
che l’Ordine secolare è di sua natura ecclesiale e internazionale,
si rese anche necessario per il centro dell’Ordine assumere un
compito più attivo nella guida e nello sviluppo dei programmi di
formazione dell’OCDS. Se un membro dell’Ordine secolare vive la
spiritualità dell’Ordine e diventa un soggetto attivo nello
svolgimento della sua missione, allora l’Ordine costituisce la
soluzione migliore per guidare la sua formazione. In certo senso la
formazione dei membri dell’OCDS è soggetta alla approvazione da
parte del centro dell’Ordine.
La formazione non è il progetto privato di una comunità particolare
e neppure di una provincia. La formazione è responsabilità
dell’Ordine.
Entro i
limiti dei rapporti tra frati e secolari, questi conservano
chiaramente la loro autonomia. Nell’Ordine del Carmelo riformato
questa autonomia è stata sempre espressa nelle diverse regole che
esistettero prima del Manuale del 1922, nel Manuale stesso, nella
Regola di vita del 1979 e nella legislazione attuale delle
Costituzioni. L’autonomia riguarda le materie della formazione,
della direzione, e del governo.
Ci sono
eccessi che possono deformare l’autonomia dell’Ordine secolare:
indipendenza eccessiva o dipendenza eccessiva da parte dei secolari;
e da parte dei religiosi: la mancanza di interesse o volontà di
controllo. In queste condizioni si verifica l’impossibilità di
collaborazione sotto la direzione dei superiori legittimi
dell’Ordine, come è scritto nelle Costituzioni. A questa si aggiunge
la difficoltà di formare i membri laici dell’Ordine con la maturità
e responsabilità che la chiesa e l’Ordine desiderano. L’Ordine
secolare di conseguenza continuerà a restare chiuso in un modello
che non gli servirà per presentarsi adulto e capace di rappresentare
nel mondo la spiritualità del Carmelo.
In breve,
S. Francesco d’Assisi che cominciò con la idea di stabilire un
ordine di persone laiche identificabile da parte dell’Ordine e della
chiesa, mediante l’approvazione di Onorio III, riconobbe che
l’Ordine secolare era di fatto ecclesiale. La legislazione attuale
della chiesa espressa nel Codice di Diritto Canonico, come pure la
legislazione attuale dell’Ordine secolare dei Carmelitani Scalzi,
riconosce la relazione che esiste tra i religiosi e i secolari.
L’Ordine nel suo complesso, i frati e i secolari hanno la
responsabilità di lavorare uniti, soprattutto nell’ambito della
formazione dei membri con lo scopo che questi possano rappresentare,
davanti al mondo in cui vivono, lo spirito e la missione del
Carmelo. La responsabilità del Centro dell’Ordine è assicurare e
guidare lo sviluppo della formazione adeguata dei membri dell’Ordine
secolare.
Guida
per l’assistenza pastorale all’Ordine secolare dei Carmelitani
Scalzi da parte dei religiosi Carmelitani Scalzi
I Principi
Generali
Art. 1
Scopo della presente guida è definire, in modo
unificato e concreto, il servizio della cura spirituale e pastorale
dell’OCDS da parte dei Frati Carmelitani Scalzi.
Art. 2
1. La cura spirituale e pastorale dell’OCDS, in
forza della sua appartenenza alla stessa famiglia religiosa, è
affidata dalla chiesa ai Frati Carmelitani Scalzi.
2. I frati, le monache di clausura e i carmelitani
secolari, ciascuno nelle circostanze del proprio stato di vita, di
fatto contribuiscono a rendere presente il carisma della
spiritualità carmelitana come viene espresso nella vita e negli
scritti dei nostri Dottori Carmelitani.
3. In modo concreto i superiori religiosi devono
assicurare una assistenza spirituale adeguata a tutte le comunità
dell’OCDS.
Art. 3
1. La cura
spirituale e pastorale viene offerta come un servizio che comprende:
-- l’esercizio
del governo da parte dei superiori maggiori;
-- l’assistenza
spirituale alle comunità e ai loro Consigli.
2. Lo scopo dell’esercizio del governo è garantire
la fedeltà dell’OCDS al carisma dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi,
l’unità dell’Ordine e la comunione con la chiesa.
3. L’obiettivo della assistenza spirituale ad ogni
singola comunità è promuovere la comunione con la chiesa e con
l’Ordine dei Carmelitani Scalzi mediante la testimonianza e la
condivisione della spiritualità del Carmelo, cooperare alla
formazione iniziale e permanente dell’OCDS e rendere visibile la
relazione che esiste tra i religiosi e i secolari.
Art. 4
Il servizio dei frati completa senza sostituire
l’autorità dei Consigli delle comunità dell’OCDS i quali detengono
la responsabilità di guidare, coordinare, e animare la comunità.
Responsabilità pratiche
Il compito dei Superiori Maggiori
Art. 5
1. L’attenzione spirituale e pastorale dell’OCDS,
affidata dalla chiesa ai Frati Carmelitani Scalzi, è un dovere che
riguarda soprattutto il Generale e i Provinciali locali.
2. Il Generale esercita il suo ufficio mediante:
-- l’erezione delle comunità locali;
-- le visite pastorali;
-- la nomina degli Assistenti spirituali per quelle
comunità che vivono in territori dove non ci sono Frati.
3. Il Provinciale esercita il suo ufficio
attraverso:
-- le visite pastorali;
-- la destinazione di Assistenti spirituali per ogni
comunità della sua provincia;
-- la disponibilità per quelle comunità o persone
che presentino necessità particolari.
4 I Superiori maggiori possono esercitare questo
ufficio personalmente o attraverso un Delegato.
5 I Superiori Maggiori dei Carmelitani Scalzi sono
responsabili della qualità della assistenza spirituale e della
attenzione pastorale, anche in quei casi in cui viene nominato un
Assistente spirituale che non è membro dell’Ordine.
6 Una responsabilità primordiale dei Superiori
Maggiori è la formazione dei propri religiosi circa la natura e le
finalità dell’OCDS e la preparazione specifica degli Assistenti
perché possano essere adeguati e ben preparati per questo scopo.
Il Generale
Art. 6
1. Il Superiore Generale esercita la direzione e
l’assistenza spirituale in rapporto all’OCDS nella sua totalità.
2. Spetta specificamente al Generale e al
Definitorio Generale:
-- Mantenere relazioni con la S. Sede per quanto
riguarda i testi legislativi o liturgici che richiedano
l’approvazione della S. Sede;
-- Approvare gli Statuti Provinciali di ciascuna
Provincia, ivi compresi gli itinerari dei programmi di formazione.
-- Approvare gli Statuti nazionali di quelle nazioni
che hanno più di una Provincia, se queste Province formano un
Consiglio Nazionale.
Art. 7
1. Il Superiore Generale esercita il suo ufficio nei
confronti dell’OCDS in sintonia con:
-- la legge universale della chiesa;
-- le Costituzioni dei Frati;
-- il pieno rispetto delle Costituzioni dell’OCDS
2. Gli spetta la facoltà di stabilire, visitare e
fare riunioni con le comunità locali dell’OCDS.
3. In rapporto all’Ordine, ha la responsabilità di
nominare il Delegato Generale dell’OCDS, il quale, sotto l’autorità
del Generale, si preoccupa di tutte le cose che concernono il
servizio dell’OCDS.
Delegato Generale
Art. 8
1. Il Delegato Generale deve tener informato il
Generale e l’Ordine (Frati, monache e secolari) circa la vita e le
attività dell’OCDS.
2. Dovrà trattare pure degli affari che si
riferiscono al servizio di assistenza prestato dall’Ordine all’OCDS,
organizzare riunioni con le comunità locali, coltivare contatti
costanti e fraterni con gli Assistenti dell’Ordine.
3. Il Delegato Generale è responsabile di quelle
comunità dell’OCDS che vivono in territori al di fuori delle
giurisdizioni già costituite.
Il Provinciale
Art. 9
I Provinciali esercitano la loro responsabilità
verso l’OCDS nel territorio della propria giurisdizione.
Art. 10
E’ di sua spettanza specifica:
-- garantire l’assistenza spirituale alle comunità
locali nominando gli assistenti;
-- animare spiritualmente, visitare e riunirsi con
le comunità locali sottoposte alla sua giurisdizione;
-- tenersi informato circa l’assistenza spirituale
che viene offerta all’OCDS.
Art. 11
Il Provinciale e il suo Consiglio sono responsabili
della nomina del Delegato per l’OCDS in Provincia e della
comunicazione del suo nominativo al Centro dell’Ordine.
Delegati Provinciali
Art. 12
1. I Delegati provinciali dell’OCDS offrono il loro
servizio al Consiglio Provinciale dell’OCDS e si preoccupano della
assistenza spirituale alle comunità entro la propria giurisdizione.
2. Il Delegato Provinciale esercita la sua
responsabilità tanto per l’OCDS quanto per la Provincia:
-- collaborando con il Consiglio Provinciale
dell’OCDS nel compito della animazione spirituale e apostolica dei
carmelitani secolari nella vita della chiesa e della società
nell’ambito della Provincia, e in modo speciale nella formazione dei
responsabili e dei direttori della formazione;
-- preoccupandosi delle visite pastorali delle
comunità locali dell’OCDS;
-- coordinando a livello regionale il servizio di
assistenza spirituale, la formazione degli assistenti e la comunione
fraterna fra di loro.
-- promovendo l’interesse dei Frati nei confronti
dell’OCDS.
Art. 13
1. Il Delegato Provinciale deve tener informato il
Superiore Maggiore e la Provincia (Frati, monache e secolari) sulla
vita e le attività dell’OCDS in Provincia.
2. Tratterà pure gli affari che hanno relazione con
il servizio di assistenza offerto dalla Provincia all’OCDS,
incontrerà le comunità locali e coltiverà contatti costanti fraterni
con gli Assistenti locali.
Assistenti locali
Art. 14
1. L’assistente spirituale è la persona designata
dal superiore maggiore adatta a effettuare questo servizio in una
comunità definita dell’OCDS.
2. Per essere testimone della spiritualità del
Carmelo e dell’affetto fraterno dei religiosi verso i carmelitani
secolari, ed essere vincolo di comunione tra l’Ordine e l’OCDS,
l’Assistente religioso dovrebbe essere di preferenza un Frate
Carmelitano Scalzo.
Art. 15
1. Compito principale dell’Assistente è favorire una
conoscenza sempre più profonda della spiritualità carmelitana e
cooperare alla formazione iniziale e permanente dell’OCDS.
2. Nel Consiglio della comunità e nel tempo delle
elezioni della comunità, l’Assistente rispetterà le responsabilità e
il ruolo dei Carmelitani secolari, dando loro la precedenza in ciò
che si riferisce alla guida, al coordinamento e all’animazione della
comunità.
3. L’Assistente, quando sarà invitato dal Consiglio,
parteciperà attivamente alle discussioni e decisioni prese dal
Consiglio o dal Capitolo.
4. L’Assistente è responsabile specificamente della
animazione delle celebrazioni liturgiche e delle riflessioni
spirituali in occasione degli incontri del Consiglio o della
comunità.
Art. 16
1. L’Assistente è nominato dal Superiore Maggiore
competente, dopo aver consultato il Consiglio della comunità in
questione.
2. La nomina dell’Assistente dev’essere fatta in
iscritto e per un tempo determinato.
3. Quando non è possibile dare alla comunità un
Assistente spirituale che sia membro dell’Ordine, il Superiore
Maggiore competente può affidare questo servizio a:
-- un religioso
di altri Istituti Carmelitani;
-- un chierico
che sia membro dell’Ordine secolare, specificamente preparato per
tale servizio;
-- altri chierici
diocesani o religiosi non Carmelitani Scalzi, preparati
specificamente per tale servizio.
Art. 17
L’Assistente locale promuove la comunione dentro la
comunità e tra la comunità e la Provincia. D’accordo con il
Provinciale o col Delegato provinciale, l’Assistente si preoccupa
che esista una vera vita di comunione tra i religiosi e le comunità
secolari. Promuove la presenza attiva della comunità nella chiesa e
nella società.
Art. 18
1. L’Assistente locale ha la responsabilità molto
importante di collaborare con il Consiglio della comunità,
specialmente con il direttore della formazione, nella formazione dei
candidati. Il Consiglio può invitare l’Assistente locale per
manifestare il suo giudizio su ciascun candidato nelle diverse tappe
della formazione.
2. Il Consiglio può sollecitare l’Assistente a
discutere con i fratelli e le sorelle che incontrano difficoltà, che
desiderano ritirarsi dalla comunità o che si comportano in serio
contrasto con le Costituzioni.
Visite
Art. 19
Le visite pastorali, sia del Generale che del
Provinciale, sono tempi speciali di comunione tra i Frati e i
secolari. Sono compiute in nome della chiesa e servono per garantire
la fedeltà al carisma del Carmelo e per aumentare la comunione con
la Chiesa e con l’Ordine dei Carmelitani Scalzi.
Art. 20
1. Le visite possono essere fatte su richiesta di
una comunità o per decisione del Generale o del Provinciale, o su
sollecito dell’Ordinario del luogo in risposta a situazioni
problematiche che possono sorgere nella vita della comunità.
2. Il Visitatore fortifica la comunità nei suoi
obiettivi e missione nella chiesa e nella società; rafforza la
relazione tra i laici e le comunità religiose; segue con particolare
attenzione i programmi della formazione; presta attenzione alla
collaborazione e al senso di corresponsabilità tra i responsabili
laici e gli Assistenti spirituali; esamina la qualità della
assistenza spirituale data alla comunità che sta visitando;
incoraggia gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuove la
loro continua formazione spirituale e pastorale.
3. Il Visitatore comunicherà gli obiettivi e il
programma della visita al Consiglio interessato con sufficiente
anticipo. Il Visitatore esaminerà i registri e gli archivi, inclusi
quelli relativi alle precedenti visite, alla elezione del Consiglio
e alla amministrazione dei beni. Stilerà una informazione sulla
visita che ha effettuato, la scriverà nel relativo registro della
comunità visitata, e informerà le rispettive autorità.
4. Nella visita alla comunità locale, il Visitatore
si incontrerà con tutta la comunità e con i gruppi che desiderano
incontrarsi con lui. Il visitatore presterà particolare attenzione
ai fratelli e alle sorelle in via di formazione e a quei fratelli o
sorelle che possono chiedere un incontro personale.
5. Quando si rendesse necessario, correggerà
fraternamente ogni difetto che può incontrare sia in seno al
Consiglio sia nei singoli membri della comunità. In ogni caso nella
applicazione della pena si deve osservare la legge generale e la
prassi della Chiesa.