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Ordo Carmelitarum Discalceatorum ( O.C.D. )
 

PROCURATORE GENERALE

P.
Rafael Mendoza

 

e-mail ocdproc@pcn.net

Tel. [+39] + 06 - 85443276

 

Il Procuratore Generale è una delle tre maggiori cariche dell’Ordine, eletto dal Definitorio Generale (Cost 189). Compete al Procuratore Generale fare da tramite per gli affari dell’Ordine nei confronti della Santa Sede, in dipendenza del Preposito o del Definitorio, secondo le esigenze della materia trattata (Cost 190). Dato che è il rappresentante legale dell’Ordine presso il Vaticano e deve frequentare spesso la Segreteria di Stato del Vaticano e i differenti Dicasteri romani o le Congregazioni della Santa Sede, presentando la molteplice diversità problematica dei nostri frati e delle nostre monache che richiedano l’intervento della Sede Apostolica,vuole qui di seguito offrire alcune linee per i casi più frequenti, e facilitare così la presentazione e il successo degli stessi. Si può consultare direttamente il procuratore generale per tutti i casi giuridici, di distinta indole, o seguire la seguente prassi:

-  per le cause di dispensa dalle obbligazioni dell’Ordinazione e dei voti, con dimissione dello stato clericale per i sacerdoti di età inferiore ai 40 anni;

-  per i sacerdoti in pericolo di morte;

-  per le richieste di dispensa dall’impedimento di accedere a seconde nozze da parte di Diaconi permanenti vedovi.

 

DOCUMENTI NECESSARI PER ISTRUIRE UNA CAUSA DI DISPENSA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTI CON L’ORDINAZIONE SACERDOTALE

 

1. Lettera del sacerdote interessato diretta con spirito di umiltà e penitenza al Santo Padre, con una sintesi dei motivi principali che lo hanno portato alla defezione, e le ragioni che non gli permettono di tornare sui propri passi per superare la crisi e riprendere il ministero.

La richiesta dovrà essere firmata di propria mano dall’interessato.

2. Un curriculum vitae del sacerdote nella quale, trattando dei momenti e delle date più significative della propria vita, della propria formazione e ministero, vengano spiegati e motivati profondamente e con tutti i dettagli i motivi della crisi e della defezione, e si mettano in evidenza i motivi che portano a considerarla irreversibile.

(Il curriculum serva da “libello” introduttivo della causa, insieme alla richiesta di dispensa). 

3. Un documento che riassuma tutti i tentativi pastorali portati a termine dall’Ordinario diocesano o dal Superiore Maggiore per far desistere l’interessato dalla sua intenzione di presentare la supplica di dispensa dai voti, e gli aiuti che sono stati prestati per poter superare la crisi, tornare sul retto cammino e riprendere l’attività ministeriale.

4. Un documento nel quale si fa presente che l’interessato deciso definitivamente ad abbandonare il sacerdozio, è stato sospeso dall’esercizio dell’Ordine, evitando tutta la possibilità di scandalo e salvando la sua reputazione, fin dal momento in cui la richiesta è stata depositata presso l’Ordinario e questi ha accolto la richiesta di dispensa.

5. Il decreto di nomina del Giudice istruttore della causa e del Notaio, con l’obbligo di attenersi alle “norme sostanziali” della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 14 ottobre 1980 (AAS LXXII – 1980, pp 1132-37).

6. L’interrogatorio dell’interessato compiuto dal Giudice istruttore, alla presenza del Notaio, dietro giuramento di dire tutta la verità, con domande preparate e pertinenti, riguardanti tutto il periodo formativo precedente l’Ordinazione, e con un’investigazione più profonda di quanto viene riportato in forma particolare e delle ragioni addotte ed indicate nel curriculum quali cause della crisi, della defezione, e della irreversibilità della stessa.

7. L’interrogatorio o la dichiarazione dei testimoni indicati dall’interessato oppure scelti dal giudice istruttore: genitori e familiari del sacerdote, superiori e confratelli nel periodo della sua formazione,superiori e confratelli al momento presente, ecc.

8. Eventuali perizie mediche, psicologiche, psichiatriche o psicoanalitiche, sia del periodo della formazione come di quello attuale.

9. Una copia degli “scrutini” precedenti l’Ordinazione e altri documenti relativi all’interessato che si possano trovare negli archivi della casa di formazione.

10. Voto personale riassuntivo del giudice istruttore sulla causa e sulla sua opportunità o l’utilità o meno della concessione della dispensa, tenendo conto delle motivazioni presentate nell’istruzione del processo e del bene personale dell’interessato, ma soprattutto del bene della Chiesa e della Diocesi o dell’Istituto religioso e delle anime che gli vennero affidate nel ministero pastorale.

11. Voto personale del Vescovo o del Superiore maggiore che hanno promosso l’istruzione della causa, sia sulla stessa, attraverso la lettura degli Atti ricevuti dall’Istruttore, sia sulla possibilità o sull’opportunità della concessione della dispensa e sull’assenza di scandalo nel caso la licenza venga concessa.

12. Voto personale sull’assenza di scandalo nel caso che venga concessa la dispensa da parte dell’Ordinario del luogo dove vive di fatto l’interessato da quando ha abbandonato il ministero.

13. Copia autenticata dell’eventuale matrimonio civile o della possibile dichiarazione di nullità o di divorzio sia per ciò che riguardi la moglie sia l’interessato.  N.B. : gli Atti raccolti e schedati in forma ordinata, numerati, dovranno essere autenticati dal Notaio, e quindi inviati in tre copie alla Congregazione per il Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, e non dovranno contenere manoscritti illeggibili, i quali – se sono di una qualche importanza – dovranno essere trascritti a macchina. Lo stesso dicasi per la illeggibilità delle fotocopie.

 

PRASSI PER LA PETIZIONE ALLA S. SEDE E ALL’ORDINE

 

E’ importante presentare bene le petizioni che i monasteri fanno alla Santa Sede e all’Ordine, per facilitare la rapidità di trasmissione del documento. Per questo voglio qui indicare la prassi ossia il modo di presentare alla Santa Sede e all’Ordine le petizioni, secondo i differenti casi.

 

I - IN GENERALE

 

1. Dirigere le petizioni al Santo Padre con la formula “Beatissimo Padre”, scritte a macchina e firmate personalmente dalla “oratrix” (la persona che rivolge la petizione oppure la presenta).

2. Indicare sempre : a) nome e cognome religioso.  b) nome e cognome secolare  c) città e diocesi del Monastero  d) numero di protocollo e dati di altri Rescritti concessi in precedenza alla stessa persona (anche quelli concessi molti anni in precedenza)

3. Inviare le petizioni a Roma in doppia copia redatte su fogli interi (22x28 cm), lasciando verso la fine lo spazio sufficiente per le “preces comendatorias”, del Procuratore Generale dell’Ordine.

4. Alle tasse del Rescritto, si possono aggiungere le spese di segreteria, che lasciamo alla volontà delle Comunità

5. Le petizioni possono essere inviate attraverso il Segretariato Pro Monialibus, anche per il monasteri che sono sotto la giurisdizione dell’Ordinario del luogo. Il Segretariato si incaricherà di presentarle al padre Generale e di fare in modo che la trasmissione alla Santa Sede sia la più veloce possibile.

6. Le petizioni devono essere “raccomandate” dalla Priora o dal Vescovo (o dal Provinciale, nei monasteri che sono sotto la giurisdizione dell’Ordine).

II.-- IN PARTICOLARE

 

1. Trasferimento definitivo di una monaca da un monastero ad un altro dell’Ordine. Inviare congiuntamente gli Atti Capitolari dei due monasteri interessati, raccomandati dai rispettivi Ordinari del luogo, unitamente ad una petizione personale della monaca interessata.

2. Le religiose provenienti da un altro Istituto

a) richiesta dell’interessata  b) atto capitolare del monastero che riceve, firmato dalla priora e dalla segretaria  c) Consenso della Superiora Generale dell’Istituto di provenienza, indicando la Diocesi nella quale si trova la Casa Generalizia di detto Istituto.

3. Richiese di esclaustrazione :

a) richiesta dell’interessata (o se l’esclaustrazione viene imposta una dichiarazione della priora)  b) un breve curriculum vitae della religiosa interessata, elaborato dalla priora  c) se l’esclaustrazione è per motivi di salute, inviare un certificato medico. Tenere sempre presente la Verbi sponsa n. 17, 1-2.

4. Dispensa dai voti solenni

a) richiesta dell’interessata, che deve essere per cause gravissime e debitamente motivate  b) un curriculum vitae dettagliato della religiosa interessata, elaborato dalla priora c) parere personale della priora d) parere del Consiglio di comunità

5. Dispensa dai voti temporanei

a) richiesta dell’interessata, indirizzata al padre Generale, indicando le cause  b) raccomandazione della priora.

6. Fondazioni. Quando si tratta di una nuova fondazione:

a) richiesta della priora del monastero fondatore  b) atto capitolare del monastero che si assume la responsabilità della fondazione, firmato dalla priora e dalla segretaria  c) autorizzazione dell’Ordinario del luogo dove si fonda  d) Licenza dell’Ordinario del luogo del monastero fondatore  e) lista delle religiose che vanno alla fondazione (nomi e cognomi completi, con date di età e di professione complete).

     
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Updated 06 ott 2005 by OCD General House
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