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Il
Procuratore Generale è una delle tre maggiori cariche
dell’Ordine, eletto dal Definitorio Generale (Cost 189).
Compete al Procuratore Generale fare da tramite per gli
affari dell’Ordine nei confronti della Santa Sede, in
dipendenza del Preposito o del Definitorio, secondo le
esigenze della materia trattata (Cost 190). Dato che è il
rappresentante legale dell’Ordine presso il Vaticano e deve
frequentare spesso la Segreteria di Stato del Vaticano e i
differenti Dicasteri romani o le Congregazioni della Santa
Sede, presentando la molteplice diversità problematica dei
nostri frati e delle nostre monache che richiedano
l’intervento della Sede Apostolica,vuole qui di seguito
offrire alcune linee per i casi più frequenti, e facilitare
così la presentazione e il successo degli stessi. Si può
consultare direttamente il procuratore generale per tutti i
casi giuridici, di distinta indole, o seguire la seguente
prassi:
-
per le cause di dispensa dalle obbligazioni dell’Ordinazione
e dei voti, con dimissione dello stato clericale per i
sacerdoti di età inferiore ai 40 anni;
-
per i sacerdoti in pericolo di morte;
-
per le richieste di dispensa dall’impedimento di accedere a
seconde nozze da parte di Diaconi permanenti vedovi.
DOCUMENTI NECESSARI PER ISTRUIRE UNA CAUSA DI DISPENSA DEGLI
OBBLIGHI CONTRATTI CON L’ORDINAZIONE SACERDOTALE
1.
Lettera del sacerdote interessato
diretta con spirito di umiltà e penitenza al Santo Padre,
con una sintesi dei motivi principali che lo hanno portato
alla defezione, e le ragioni che non gli permettono di
tornare sui propri passi per superare la crisi e riprendere
il ministero.
La
richiesta dovrà essere firmata di propria mano
dall’interessato.
2.
Un curriculum vitae
del
sacerdote nella quale, trattando dei momenti e delle date
più significative della propria vita, della propria
formazione e ministero, vengano spiegati e motivati
profondamente e con tutti i dettagli i motivi della crisi e
della defezione, e si mettano in evidenza i motivi che
portano a considerarla irreversibile.
(Il
curriculum serva da “libello” introduttivo della causa,
insieme alla richiesta di dispensa).
3.
Un documento che riassuma tutti i tentativi pastorali
portati a termine
dall’Ordinario diocesano o dal Superiore Maggiore per far
desistere l’interessato dalla sua intenzione di presentare
la supplica di dispensa dai voti, e gli aiuti che sono stati
prestati per poter superare la crisi, tornare sul retto
cammino e riprendere l’attività ministeriale.
4.
Un documento nel quale si fa presente che l’interessato
deciso
definitivamente ad abbandonare il sacerdozio, è stato
sospeso dall’esercizio dell’Ordine, evitando tutta la
possibilità di scandalo e salvando la sua reputazione, fin
dal momento in cui la richiesta è stata depositata presso
l’Ordinario e questi ha accolto la richiesta di dispensa.
5.
Il decreto di nomina del Giudice istruttore
della
causa e del Notaio, con l’obbligo di attenersi alle
“norme sostanziali” della Congregazione per la Dottrina
della Fede, del 14 ottobre 1980 (AAS LXXII – 1980, pp
1132-37).
6.
L’interrogatorio dell’interessato
compiuto dal Giudice istruttore, alla presenza del Notaio,
dietro giuramento di dire tutta la verità, con domande
preparate e pertinenti, riguardanti tutto il periodo
formativo precedente l’Ordinazione, e con un’investigazione
più profonda di quanto viene riportato in forma particolare
e delle ragioni addotte ed indicate nel curriculum quali
cause della crisi, della defezione, e della irreversibilità
della stessa.
7.
L’interrogatorio o la dichiarazione dei testimoni
indicati dall’interessato oppure scelti dal giudice
istruttore: genitori e familiari del sacerdote, superiori e
confratelli nel periodo della sua formazione,superiori e
confratelli al momento presente, ecc.
8.
Eventuali perizie mediche, psicologiche, psichiatriche o
psicoanalitiche,
sia del periodo della formazione come di quello attuale.
9.
Una copia degli “scrutini”
precedenti l’Ordinazione e altri documenti relativi
all’interessato che si possano trovare negli archivi della
casa di formazione.
10.
Voto personale riassuntivo del giudice istruttore sulla
causa
e
sulla sua opportunità o l’utilità o meno della concessione
della dispensa, tenendo conto delle motivazioni presentate
nell’istruzione del processo e del bene personale
dell’interessato, ma soprattutto del bene della Chiesa e
della Diocesi o dell’Istituto religioso e delle anime che
gli vennero affidate nel ministero pastorale.
11.
Voto personale del Vescovo o del Superiore maggiore
che hanno promosso l’istruzione della causa, sia sulla
stessa, attraverso la lettura degli Atti ricevuti
dall’Istruttore, sia sulla possibilità o sull’opportunità
della concessione della dispensa e sull’assenza di scandalo
nel caso la licenza venga concessa.
12.
Voto personale sull’assenza di scandalo
nel
caso che venga concessa la dispensa da parte dell’Ordinario
del luogo dove vive di fatto l’interessato da quando ha
abbandonato il ministero.
13.
Copia autenticata
dell’eventuale matrimonio civile o della possibile
dichiarazione di nullità o di divorzio sia per ciò che
riguardi la moglie sia l’interessato. N.B. : gli Atti
raccolti e schedati in forma ordinata, numerati, dovranno
essere autenticati dal Notaio, e quindi inviati in tre copie
alla Congregazione per il Culto Divino e della Disciplina
dei Sacramenti, e non dovranno contenere manoscritti
illeggibili, i quali – se sono di una qualche importanza –
dovranno essere trascritti a macchina. Lo stesso dicasi per
la illeggibilità delle fotocopie.
PRASSI PER LA PETIZIONE ALLA S. SEDE E ALL’ORDINE
E’
importante presentare bene le petizioni che i monasteri
fanno alla Santa Sede e all’Ordine, per facilitare la
rapidità di trasmissione del documento. Per questo voglio
qui indicare la prassi ossia il modo di presentare alla
Santa Sede e all’Ordine le petizioni, secondo i differenti
casi.
I - IN
GENERALE
1.
Dirigere le petizioni al Santo Padre con la formula “Beatissimo
Padre”, scritte a macchina e firmate personalmente dalla
“oratrix” (la persona che rivolge la petizione oppure la
presenta).
2.
Indicare sempre : a) nome e cognome religioso. b) nome
e cognome secolare c) città e diocesi del Monastero
d) numero di protocollo e dati di altri Rescritti concessi
in precedenza alla stessa persona (anche quelli concessi
molti anni in precedenza)
3.
Inviare le petizioni a Roma in doppia copia redatte
su fogli interi (22x28 cm), lasciando verso la fine lo
spazio sufficiente per le “preces comendatorias”, del
Procuratore Generale dell’Ordine.
4.
Alle tasse del Rescritto, si possono aggiungere le spese di
segreteria, che lasciamo alla volontà delle Comunità
5. Le
petizioni possono essere inviate attraverso il Segretariato
Pro Monialibus, anche per il monasteri che sono sotto la
giurisdizione dell’Ordinario del luogo. Il Segretariato si
incaricherà di presentarle al padre Generale e di fare in
modo che la trasmissione alla Santa Sede sia la più veloce
possibile.
6. Le
petizioni devono essere “raccomandate” dalla Priora o dal
Vescovo (o dal Provinciale, nei monasteri che sono sotto la
giurisdizione dell’Ordine).
II.--
IN PARTICOLARE
1.
Trasferimento definitivo
di una
monaca da un monastero ad un altro dell’Ordine. Inviare
congiuntamente gli Atti Capitolari dei due monasteri
interessati, raccomandati dai rispettivi Ordinari del luogo,
unitamente ad una petizione personale della monaca
interessata.
2.
Le religiose provenienti da un altro Istituto
a)
richiesta dell’interessata b) atto capitolare del
monastero che riceve, firmato dalla priora e dalla
segretaria c) Consenso della Superiora Generale
dell’Istituto di provenienza, indicando la Diocesi nella
quale si trova la Casa Generalizia di detto Istituto.
3.
Richiese di esclaustrazione :
a)
richiesta dell’interessata (o se l’esclaustrazione viene
imposta una dichiarazione della priora) b) un breve
curriculum vitae della religiosa interessata, elaborato
dalla priora c) se l’esclaustrazione è per motivi di
salute, inviare un certificato medico. Tenere sempre
presente la Verbi sponsa n. 17, 1-2.
4.
Dispensa dai voti solenni
a)
richiesta dell’interessata, che deve essere per cause
gravissime e debitamente motivate b) un curriculum
vitae dettagliato della religiosa interessata, elaborato
dalla priora c) parere personale della priora d) parere del
Consiglio di comunità
5.
Dispensa dai voti temporanei
a)
richiesta dell’interessata, indirizzata al padre Generale,
indicando le cause b) raccomandazione della priora.
6.
Fondazioni.
Quando
si tratta di una nuova fondazione:
a)
richiesta della priora del monastero fondatore b) atto
capitolare del monastero che si assume la responsabilità
della fondazione, firmato dalla priora e dalla segretaria
c) autorizzazione dell’Ordinario del luogo dove si fonda
d) Licenza dell’Ordinario del luogo del monastero fondatore
e) lista delle religiose che vanno alla fondazione (nomi e
cognomi completi, con date di età e di professione
complete).