Con gioia mi dispongo a compiere il servizio che mi è stato
chiesto, nella tematica prevista da questo Definitorio
Straordinario: IL GOVERNO PROVINCIALE NELLE COSTITUZIONI
DELL’ORDINE.
Ringrazio PN Generale e il Definitorio per l’onore che mi è
stato fatto chiamandomi a collaborare ai lavori di questa
Assemblea dell’Ordine, sebbene tutti voi, Superiori
provinciali, abbiate già esperienza in questo tema, dal
momento che state prestando il vostro servizio alle Province
e alle altre circoscrizioni dell’Ordine in questo importante
servizio di governo. Forse proprio l’esercizio
quotidiano, a contatto con la realtà dell’istituzione e
della vita, vi fa avvertire la necessità di riflettere
insieme sul tema, alla luce della legislazione delle
Costituzioni e Norme applicative, che nella redazione
attuale contengono non solo la norma bensì i principi che la
animano.
Mi è stata chiesta l’esposizione dell’aspetto giuridico del
governo provinciale. La visione sarà completata dal P.
Zdenko, Vicario Generale, per quanto riguarda gli aspetti
pratici, che l’esercizio stesso del governo fa emergere.
1. UNO SGUARDO AL DIRITTO ANTERIORE
Il governo provinciale nel nostro Ordine venne
conformato nelle sue linee generali già nelle Costituzioni
degli anni 1590 e 1592, quando gli Scalzi sono stati
costituiti come Congregazione (Breve di Sisto V Cum de
statu del 10.7.1587) e aveva già avuto luogo la prima
divisione in province (Cap. Generale di Madrid del 1588).
Poco dopo avveniva la separazione definitiva dei Carmelitani
dell’Antica Osservanza e le Costituzioni degli Scalzi come
Ordine autonomo (Clemente VIII, Pastoralis officii,
20.12.1593). I Capitoli Generali seguenti del 1694 e 1697
completeranno il lavoro redazionale, senza aggiungere
elementi di particolare importanza.
La normativa sul governo provinciale appariva allora
centrata sul Capitolo provinciale e nel superiore
provinciale con i consiglieri. Le competenze del Definitorio
provinciale verranno chiarite e determinate successivamente.
Importante, per la definizione del governo provinciale, fu
l’apporto delle Costituzioni della Congregazione di sant’Elia
di Italia, approvate da Urbano VIII il 22 marzo del 1631.
Con la soppressione della congregazione di Spagna e la
conseguente unificazione di tutto l’Ordine (1875), queste
Costituzioni della Congregazione d’Italia passarono ad
essere il testo costituzionale unico per tutto l’Ordine, che
praticamente rimase in vigore, con alcune modifiche
introdotte nell’anno 1926 per l’adattamento al Codice di
Diritto Canonico del 1917, fino al rinnovamento intrapreso
dopo il Concilio Vaticano II.
In generale possiamo dire che il Governo provinciale
dell’Ordine si caratterizzava per una forte autonomia delle
province, caratteristica anche di Ordini religiosi simili al
nostro: gli Ordini mendicanti. In qualche modo il
concetto di autonomia che negli Istituti monastici era
centrato nell’abbazia, negli Ordini mendicanti è passato
alla Provincia, che godeva di una notevole autonomia, anche
se alle dipendenze del Superiore Generale e del suo
Consiglio o Definitorio, che conferiva unità a tutto
l’Istituto. Le congregazioni religiose dell’epoca moderna,
nate con un più ampio afflato apostolico e missionario,
hanno sentito, proprio per la forza di questo impegno
apostolico e missionario, la necessità di un governo
centralizzato, in grado di consentire l’assumersi di più
vasti sforzi apostolici a livello di tutto l’Istituto.
Centralizzazione che in tempi più recenti poteva
considerarsi eccessiva, quando il ricorso costante
all’autorità centrale ostacolava lo svolgimento ragionevole
degli organismi subalterni di governo.
2. RINNOVAMENTO POSTCONCILIARE. CRITERI FONDAMENTALI
Di qui le direttive radicate nel Concilio Vaticano II, sorte
per la revisione del governo degli Istituti. Tali direttive,
salvaguardando la necessaria unità nella vita e nel governo,
proponevano che si alimentasse la partecipazione
responsabile di tutti i religiosi alla vita e al governo
degli Istituti, e che si tenesse presente in modo adeguato
del principio di sussidiarietà, in modo che i superiori e
gli organi di governo, nei rispettivi livelli, fossero
dotati delle facoltà necessarie per non dover inutilmente
moltiplicare i ricorsi alle autorità superiori (PC
14; M.P. Ecclesiae sanctae 18).
Nel nostro Ordine il compito di revisione e di un adeguato
adattamento dei testi legislativi ha occupato parecchi anni,
per il lavoro redazionale e per la progressiva esperienza
della rinnovata legislazione: 20 anni, se contiamo l’ultimo
adattamento al Nuovo Codice di Diritto Canonico. E’ stato
fondamentale il lavoro realizzato dal Capitolo Generale
speciale degli anni 1967-68, per l’adeguato rinnovamento
della legislazione e della vita dell’Ordine, seguendo i
criteri segnalati dalla Chiesa.
Per quanto si riferisce al Governo dell’Ordine, è stato
decisivo il Decreto De Regimine, pubblicato con gli
altri Decreti nel 1968. E’ stato un documento che possiamo
qualificare come “esemplare”. Il lavoro, svolto con
precisione e saggezza, partiva da alcuni principi o
criteri fondamentali, che tenevano presenti le direttive
richiamate della Chiesa.
1) Senso evangelico nell’esercizio dell’autorità e
dell’obbedienza. Cercando di realizzare insieme, superiori e
religiosi, il progetto di amore del Padre, per un servizio
ai fratelli e una cooperazione ed un’efficacia della Chiesa
secondo il carisma dell’Ordine e la grazia data a ciascuno
(n. 1). Il governo è un servizio necessario alla comunità,
affinché questa possa camminare con il ritmo di una
famiglia, famiglia con una propria identità, un proprio
impegno evangelico e un carisma particolare. La vocazione di
camminare insieme, richiede propriamente il servizio di
coloro che battono il ritmo di marcia, un ritmo che
corrisponda all’identità e alla missione della famiglia
consacrata. Di qui l’autorità come servizio di amore, come
descritto nel n. 14 del Decreto conciliare Perfectae
Caritatis e i canoni 618 e 619 del nuovo Codice di
Diritto Canonico.
2) Corresponsabilità di tutti i religiosi, in modo
che ciascuno prenda parte attiva nella programmazione della
vita, nella ricerca dei mezzi adatti per il conseguimento di
obiettivi comuni, salva l’autorità di decidere dei superiori
(n. 6).
3) Principio di sussidiarietà. Il buon governo
richiede che, nella definizione dei diversi gradi di
autorità, i superiori ed organismi di ogni livello, siano
dotati di facoltà sufficienti per evitare che sia necessario
moltiplicare i ricorsi non necessari e troppo frequenti alle
autorità superiori (n. 7.22).
4) Equilibrio tra la funzione dei superiori, la
cooperazione di tutti i fratelli e l’unità del Governo
dell’Ordine, nella fedeltà all’identità e al carisma
fondazionale. La legislazione attuale favorisce più che in
precedenza l’unione effettiva tra Province e Centro
dell’Ordine, e contiene strumenti che favoriscono
l’interesse e la partecipazione dei religiosi e delle
province a progetti comuni e alle iniziative proposte dal
Centro.
5) Flessibilità normativa : è una caratteristica
importante della norma, particolarmente del Codice
fondamentale o Costituzioni dell’Istituto, che stabiliscono
principi e disposizioni essenziali necessarie per mantenere
l’identità e lo stile di vita e di servizio apostolico,
lasciando spazio sufficiente per un’ulteriore determinazione
della norma nei codici complementari, in accordo con le
necessità dei tempi e dei luoghi. La nostra attuale
legislazione va’ più in là nell’applicazione di questo
criterio di flessibilità, in quanto relega non poche
determinazioni particolari, ben oltre i codici, alle
disposizioni di ogni Capitolo Provinciale.
Autorità e corresponsabilità, flessibilità, sussidiarietà ed
unità. Sono criteri che bisogna tener presenti
congiuntamente, in modo che l’autorità e l’obbedienza
acquisiscano il necessario equilibrio del corretto governo.
“I superiori esercitino l’autorità con spirito di servizio..
L’autorità che hanno ricevuto da Dio per il ministero nella
Chiesa”. Le due cose sono egualmente necessarie:
governare e servire. Governare servendo i fratelli e
promuovendo la loro cooperazione libera e responsabile, come
conviene ai figli di Dio.
Questi principi fondamentali, che sono come l’anima della
legislazione rinnovata, sono stati espressi nelle nuove
costituzioni nel numero introduttorio della terza parte,
Il Governo. E’ una splendida esposizione sintetica di
quale sia lo spirito che anima il governo nella fraternità
religiosa. E’ il n. 143.
Nella nostra esposizione del Governo provinciale, vorremmo
far constatare come, nelle diverse parti che lo strutturano,
sono stati applicati i criteri fondamentali che
costituiscono la novità della legislazione post conciliare.
Più che un’esposizione dettagliata di ciascuna delle norme
del governo provinciale, che potrebbe risultare noiosa ed
inutile, potrebbe essere conveniente segnalare come sono
stati tenuti presenti tali criteri rinnovatori. Ciò può
condurre ad una migliore comprensione della legislazione
attuale, illuminando allo stesso tempo la necessità, con
un’eventuale revisione della legislazione, di tener presenti
questi criteri fondamentali.
3. LA PROVINCIA. COSTITUZIONE
Il Governo provinciale, nel Decreto “De regimine”
(DR), cominciava con il capitolo sulla erezioni delle
province. Nelle nuove Costituzioni questa materia è
stata incorporata logicamente nel primo capitolo della terza
parte, Il Governo, sulla costituzione organica
dell’Ordine.
Comincia affermando che il nostro Ordine è “costituito da
Province”, che sono la “parte più immediata dell’Ordine,
debitamente erette, con un numero sufficiente di case per
promuovere in modo adeguato la nostra vita sotto l’autorità
del medesimo superiore maggiore, ed anche per renderla
presente in qualche modo sul territorio, con la convivenza
comunitaria, il regime e le pertinenti iniziative
apostoliche (CC 144).
Oltre a segnalare gli elementi che integrano la nozione di
provincia – un parte immediata dell’Ordine, debitamente
eretta, con un numero sufficiente di comunità per una
promozione adeguata della vita dell’Ordine sotto un
Superiore maggiore – il testo mette in evidenza due fattori,
che ci aiutano a comprendere il significato e le funzioni
della Provincia: l’unità organica di tutto l’Ordine, che ha
in comune lo stesso carisma fondazionale, e uno stesso stile
di vita e di servizio alla Chiesa; e la sua strutturazione
in province, che sono le parti immediate di questo insieme
organico, con un determinato grado di autonomia di governo.
Sono le parti dell’Ordine nelle quali il carisma e la vita
diventano realtà, e per mezzo delle quali la famiglia
religiosa si rende presente al servizio della Chiesa.
Il n. 147 estende il concetto fondamentale ad altri
“territori autonomi”, costituiti in vista dell’espansione
dell’Ordine e come passaggio nel processo di costituzione
della Provincia. Si tratta della Semiprovincia e del
Commissariato (NA 154 155 156). La
Semiprovincia nel nostro diritto ha tutta l’autonomia
della Provincia. Sono province piccole, che rimangono tali
per lo scarso numero di comunità dalle quali sono composte,
ma si reggono con il diritto della Provincia, con le due
eccezioni indicate da NA 154. Il Commissariato
previsto già nel Decreto De regimine (DR 143 144),
può considerarsi territorio autonomo in quanto non dipende
da una provincia ed ha un regime simile a quello della
semiprovincia, anche se si regge piuttosto in particolare
con il proprio statuto, approvato dal Definitorio (NA 157).
E’ degno di nota l’interesse della nostra legislazione nel
favorire l’espansione dell’Ordine e la sua implantazione nei
territori. La messa in moto di questo tipo di
circoscrizione ne è una prova.
Questo stesso interesse affiora in previsione di altri tipi
di demarcazione, come il Vicariato regionale, e le
Delegazioni generali e provinciali, anche se in questi
casi non si può parlare di territori autonomi. Il
Vicariato regionale, la cui configurazione si trova
nelle norme del 1973 (n. 463), è chiaramente parte di una
provincia e il superiore maggiore è il provinciale, anche se
le NA configurano già la struttura di base del Vicariato (NA
158). Nel caso della Delegazione provinciale è
ancor più chiaro che tutta la potestà che viene conferita al
Delegato è potestà delegata e comprende ciò che lo stesso
provinciale o il Consiglio provinciale credano opportuno
delegare.
Dato il carattere provvisorio di queste circoscrizioni, le
Costituzioni si limitano a stabilire il principio generale
sulla possibilità di costituire “altri territori autonomi”,
oltre alle Province (CC 147), rimettendo la determinazione
alle NA, codice più flessibile, che può essere rivisto e
modificato dall’autorità interna all’Ordine (ossia il
Capitolo Generale: CC 151).
Merita anche sottolineare la flessibilità
dell’attuale legislazione per quanto riguarda la
determinazione dei requisiti per l’erezione della provincia.
Mentre le precedenti Costituzioni, come pure il Decreto
De Regimine (n. 141) e nel direttorio “ad experimentum”
del 1976 (n. 144), si determinava il numero richiesto di
case e religiosi (5 e 50), la legislazione attuale parla in
modo più generico di “numero sufficiente” di case e
religiosi, lasciando la determinazione caso per caso al
Definitorio (CC 146 NA 151).
Nonostante tale flessibilità, la norma è chiara quando esige
con certezza i requisiti indispensabili per salvaguardare
l’autonomia riguardante questi territori; devono cioè essere
dotati di un numero sufficiente di case e religiosi che
permetta loro di mantenere il grado di autonomia
corrispondente alla propria categoria, ed offrire fondate
speranze di condurre una vita adeguata “grazie alla
situazione spirituale e materiale e alla crescita delle
vocazioni” (CC 146). Nel caso tali req
uisiti scompaiano, in modo tale che la propria autonomia
giuridica e vitale non possa più essere mantenuta, né ci
siano speranze di recupero in un tempo ragionevole, la norma
prevede la modifica della condizione giuridica o l’eventuale
soppressione della Provincia (CC 145 NA 151).
4. IL CAPITOLO PROVINCIALE
L’attuale legislazione distingue con maggiore chiarezza
rispetto al diritto precedente tra le funzioni del Capitolo
Provinciale, quelle dello studio della situazione della
provincia e la promozione della sua vitalità. Lo esprimeva
il Decreto De Regimine parlando dei Capitoli, la cui
funzione è decidere gli affari principali della rispettiva
circoscrizione e la promozione della vitalità spirituale e
apostolica della Provincia (DR 28). Ciò rispecchia le
direttive del documento Ecclesiae sanctae. Di qui la
raccomandazione a preparare con attenzione la celebrazione
del Capitolo, con la cooperazione dei religiosi della
provincia (DR 29 NA 207), in modo che il compito del
Capitolo sia efficace e fonte di continuo rinnovamento. E’
necessario che il Capitolo sia sentito come un evento che
interessa tutti, e che le sue decisioni sia il frutto del
lavoro di tutti, in modo da avere una effettiva risonanza
nella vita delle comunità.
Nel diritto anteriore, il Capitolo Provinciale si limitava
di fatto alle elezioni e alla eventuale approvazione di
alcune determinazioni o “ordinazioni” capitolari. La
redazione stessa dei relativi articoli delle Costituzioni
curava maggiormente la parte formale della celebrazione,
piuttosto che promuovere il compito propriamente detto di
animazione della vita della Provincia. Nel diritto attuale,
il Capitolo provinciale è un elemento importante nel tessuto
della vita e del dinamismo dell’Ordine. E’ altresì uno
spazio di corresponsabilità nella fedeltà alla propria
identità e alla missione della famiglia religiosa. La sua
capacità di agire è una chiara espressione della
sussidiarietà nel governo e della flessibilità della norma.
La celebrazione del Capitolo provinciale ha luogo
ogni tre anni, nell’anno che precede immediatamente il
Capitolo generale, in modo che possa contribuire anche alla
preparazione di quest’ultimo (CC 193 NA 206). Un tempo
si celebrava l’anno seguente il Capitolo generale (Const.
1590. 1592), ma già dalle Costituzioni della Congregazione
d’Italia del 1631 veniva celebrato l’anno prima. Ancora oggi
ci sono Istituti che preferiscono tenere il Cap. Provinciale
dopo quello Generale, come mezzo per la sua applicazione.
Composizione del Capitolo.
Oltre alla partecipazione del Superiore provinciale e dei
suoi Consiglieri, si lascia alla determinazione del Capitolo
provinciale precedente la determinazione di quali superiori
delle case debbano intervenire, e come debbano venir eletti
i delegati dai religiosi che non partecipano al Capitolo di
diritto (CC 194b e c; NA 208). Prima partecipavano di
diritto proprio i priori dei priorati. Attualmente, dal
momento che è stata lasciata al Capitolo la stessa
distinzione delle case in priorati e residenze, si lascia
pure al medesimo Capitolo decidere quali superiori delle
case debbano partecipare a Capitolo. Allo stesso modo,
per la determinazione del numero di delegati da eleggere, il
modo e il tempo di elezione, tenendo fermo il punto della
“congrua proporzione”, non necessariamente matematica, tra i
membri che partecipano di diritto e i delegati eletti.
Le modalità concrete di applicazione di questa norma sono
varie. Per quanto riguarda i superiori che vanno a Capitolo
di diritto, si può far riferimento alle case con maggior
numero di religiosi, o di maggior rilevanza, come le case di
formazione. In quanto ai delegati, è possibile che ogni
comunità elegga il proprio, raggruppando forse le case che
hanno un numero ristretto di religiosi, con la possibilità –
quando è necessario per completare il numero di delegati –
che alcuni siano eletti da tutti coloro che non vanno a
Capitolo di diritto. In alcune province si tengono presenti
alcuni settori che conviene abbiano una propria
rappresentazione in Capitolo, come religiosi non chierici,
religiosi giovani, in modo che venga scelto qualcuno di
loro. C’è anche la possibilità che i superiori delle
case eleggano un numero determinato di superiori che
partecipano a Capitolo, e gli altri religiosi che non vanno
a Capitolo per ufficio eleggano un numero conveniente di
delegati, salvando sempre la proporzione tra capitolari per
ufficio e quelli di elezione.
La competenza o funzioni del Capitolo
provinciale : le Costituzioni segnalano tre ambiti per
queste funzioni :
a) trattare e deliberare sulle faccende più importanti
della provincia, in modo particolare la promozione della
vita spirituale e apostolica, ciò che corrisponde alla
finalità primigenia dei capitoli secondo gli orientamenti
della Chiesa: mantenere e rinnovare il patrimonio spirituale
dell’Istituto (can. 631 §1). Con ciò si mette in evidenza la
funzione del capitolo di promuovere un autentico
rinnovamento della vita dell’Ordine, tenendo presenti le
circostanze e le necessità della Provincia. E’ chiaro che
questa funzione capitolare richiede, come punto previo, la
presa di coscienza previa dello stato della Provincia,
che il Capitolo realizzerà in modo adeguato mediante
l’informazione sullo stato della Provincia, fatta dal
Provinciale e dagli altri Definitori.
b) dettare le opportune ordinazioni nell’ambito della
sua competenza, per l’efficacia di questa funzione del
Capitolo. Ordinazioni in senso proprio sono
determinazioni e disposizioni pratiche per la vita della
circoscrizione; ma nel senso più ampio, vi rientrano altri
tipi di documenti in vista dell’animazione e della
programmazione della vita della Provincia, che rendono il
Capitolo un organismo propulsore del costante rinnovamento
dell’Ordine, in sintonia con le linee tracciate dal Capitolo
Generale.
c) il compito elettivo : elezione del provinciale,
dei consiglieri provinciali, del socio al Capitolo Generale
e il suo sostituto, i superiori delle case, secondo le
determinazioni del capitolo provinciale precedente (CC 195
NA 208).
A queste funzioni possiamo aggiungere il compito che
l’attuale legislazione affida ai capitoli provinciali,
determinare cioè o concretizzare ulteriormente alcune
disposizioni delle Costituzioni e delle Norme applicative,
tenendo presente la situazione e le circostanze di ogni
provincia. Si può dire che questo compito implica una
partecipazione alla funzione legislativa, che negli Istituti
religiosi è funzione specifica del Capitolo generale.
L’Istruzione pratica per la celebrazione del Capitolo
Generale ricorda puntualmente queste determinazioni
ulteriori del diritto proprio dell’Ordine: determinare le
forme concrete di povertà che favoriscano la sobrietà della
nostra vita e la testimonianza evangelica che siamo tenuti a
dare, in conformità con il nostro stile di vita (NA 1), le
norme sull’uso dell’abito religioso (NA 41), le norme per i
viaggi dei singoli religiosi (NA 43c), le determinazioni sui
suffragi per i defunti (NA 45f), le determinazioni sul
vestito dei novizi (NA 83), sull’esercizio della voce attiva
dei fratelli non chierici che hanno emesso la professione
solenne, ma non hanno compiuto gli studi ecclesiastici (NA
108), norme sull’opportunità di mantenere o meno i collegi
preparatori (NA 118), sulla convenienza di costituire un
Vicariato regionale con un gruppo di case esistenti in un
territorio lontano dal centro della Provincia (NA 158),
decidere sulla distinzione delle case fra priorati e
residenze e sui requisiti dei rispettivi (NA 160), decidere
sul numero dei superiori delle case e dei delegati che
partecipano al Capitolo provinciale e sulle modalità e i
tempi per l’elezione dei delegati (CC 194c NA 208),
norme sui superiori delle case, la cui elezione sarà di
competenza del Capitolo provinciale (CC 195b NA 216a),
determinazione sul modo in cui fare la consultazione previa
dei religiosi per l’elezione del Superiore Provinciale, e
sugli effetti giuridici di questa consultazione (CC 197
NA 213), ossia se fare una consultazione, o più di una, se
la consultazione si deve considerare vincolante oppure un
semplice sondaggio; norme sull’opportunità di chiedere
al Definitorio – dove condizioni particolari lo richiedano –
la facoltà che il Provinciale venga eletto da tutti i
religiosi che hanno voce attiva nella Provincia (NA 215),
giudicare sull’opportunità di istituire un Consiglio
plenario per tutta la Provincia o per una parte della stessa
(CC 209), e determinare quanto riguarda la frequenza,
l’obiettivo della riunione e il diritto di assistenza (NA
230), stabilire le norme secondo le quali ogni casa
collabori con l’economia della Provincia (NA 245a).
Queste determinazioni o ordinazioni che la legislazione
richiede al Capitolo Provinciale nell’ambito legislativo,
comprovano la flessibilità della nostra legislazione
attuale. Può darsi che il compito di revisionare in
ogni Capitolo tutte queste determinazioni risulti tedioso,
pur tenendo conto dell’apprezzamento che merita l’amplia
applicazione, tra noi, della flessibilità della norma.
Sarebbe possibile riportare alcune di queste determinazioni,
nelle quali c’è un consenso maggiore tra le Province,
direttamente sulle Norme Applicative, con la possibilità di
determinare altre cose nel Capitolo Provinciale, dove le
circostanze lo richiedano.
Notare in particolare la competenza del Capitolo di
determinare i superiori delle case, la cui elezione sarà di
competenza del Capitolo provinciale (CC 195c NA 216a),
una volta che dipende dal medesimo Capitolo la permanenza o
meno della distinzione delle case in priorati e residenze
(NA 160). Nel diritto anteriore erano eletti dal Capitolo
provinciale i superiori dei priorati. Ora possono essere,
per esempio, i superiori delle case che contino un
determinato numero di religiosi, lasciando al Consiglio la
designazione dei superiori delle case al di sotto di tale
numero prestabilito. E’ anche possibile che il Capitolo
elegga tutti i superiori locali, anche se la nostra
legislazione anteriore ha mantenuto un parallelismo tra i
superiori eletti dal Capitolo provinciale e gli stessi che
andavano a Capitolo di diritto. Al contrario, lasciare la
designazione di tutti i superiori locali al Consiglio
provinciale pare contrario al tenore della legge attuale,
che prevede che alcuni superiori siano eletti dal Capitolo
(CC 195c NA 216a).
Viene pure lasciata al Capitolo provinciale la
determinazione del modo di fare la consultazione previa alla
elezione del Provinciale e degli effetti giuridici di tale
consultazione (CC 197 NA 213): se ha valore vincolante
oppure se è un mero sondaggio, se è una consultazione unica
oppure sono più consultazioni. E’ evidente che se le
consultazioni sono più di una, non servirà la prescrizione
che la consultazione si realizzi nel mese antecedente
l’inizio del Capitolo.
E’ altresì rilevante la dichiarazione di NA 115, che prevede
la possibilità che il Capitolo Provinciale, dove le
circostanze speciali della rispettiva provincia lo
richiedano, possa sollecitare al Definitorio l’elezione del
Provinciale da parte dei religiosi con voce attiva nella
Provincia. E’ ovvio che se il Capitolo può
richiederlo, il Definitorio può concederlo. La disposizione
venne introdotta nel testo del Direttorio del 1976, D 209,
una volta che la facoltà era già stata concessa ad una
provincia, con l’autorizzazione della Sede apostolica.
Tralasciamo altri numeri dal carattere più tecnico, che non
offrono un interesse speciale in questo momento, come la
presidenza del Capitolo e le sue funzioni, i diritti e i
doveri dei capitolari, i requisiti canonici per la presa di
decisioni. Tutto ciò è chiaramente determinato nella
Praxis del Capitolo Provinciale, che è approvata dal
Definitorio (NA 217).
Rileviamo la prescrizione del n. 211 delle NA, dove si dice
che il presidente, nel moderare i dibattiti, deve farlo “in
modo che tutti i capitolari possano manifestare il proprio
parere in tutta libertà e sincerità, affinché mediante il
dialogo e il parere di tutti, si possano risolvere le
questioni con maggiore maturità (NA 211), perché la
raccomandazione corrisponde alla competenza del Capitolo
nella nuova legislazione. La stessa determinazione del
n. 216 delle NA risponde alla medesima prospettiva, quando
specifica che il Capitolo, una volta concluse le elezioni,
potrà chiamare, se lo crede opportuno, i superiori
recentemente eletti, “che avranno voce attiva nello sbrigare
le restanti faccende”, per poter trattare con più efficacia
gli affari della Provincia.
5. IL SUPERIORE PROVINCIALE
In quanto agli elementi giuridici propriamente detti, le
Costituzioni attuali offrono poche differenze con il diritto
anteriore dell’Ordine. Al Provinciale compete il governo
diretto della Provincia, conformemente alle Costituzioni. Ha
potestà diretta nelle comunità e religiosi, ma deve
esercitarla rispettando la funzione propria degli altri
superiori. Sono di sua competenza anche le facoltà che il
diritto canonico attribuisce al Superiore maggiore e
all’Ordinario religioso (CC 199).
Altre caratteristiche della nuova legislazione sono le
prospettive relative all’esercizio dell’autorità:
- come animatore e coordinatore della vita e attività
della provincia, deve lavorare con impegno affinché tutti i
religiosi, ciascuno con la sua carica e responsabilità,
collaborino al bene comune (CC 201).
- deve alimentare l’unione tra la provincia e il governo
centrale, cercando di assecondare le iniziative del
Preposito generale e del Definitorio, per il bene di tutto
l’Ordine (CC 201). Deve informare il Superiore Generale
sullo stato della provincia, particolarmente dopo la visita
pastorale (NA 218).
Questo è un aspetto che la nuova legislazione ha favorito
notevolmente, con nuovi strumenti giuridici, come la
partecipazione dei Provinciali non solo al Capitolo generale
bensì al Definitorio straordinario e ad altre
riunioni a livello di tutto l’Ordine, che alimentano la
reciproca comunicazione tra province e definitorio e
promuovono l’unione e la collaborazione tra tutte le
province (CC 187-188 NA 199-200).
- Un rilievo particolare, nella funzione di animazione del
Provinciale, viene data alle visite alle comunità:
sia la visita pastorale o canonica, che deve
compiersi nelle comunità almeno una volta nel triennio, come
pure le visite fraterne che permettono un contatto
permanente con le comunità. La finalità di entrambe le
visite è ben definita: “promuovere lo stile di fraternità di
vita e il bene spirituale di ogni casa” (CC 201).
- Anche se la visita può essere svolta, quando giusti motivi
lo richiedano, per mezzo di un altro, si raccomanda al
Provinciale che visiti personalmente tutti i conventi,
specialmente le case di formazione, e che faccia le visite
con calma, “condividendo la loro vita comunitaria per alcuni
giorni” (NA 218), in modo da poter verificare, animare e
dare impulso, da vicino, alla vita e alle attività della
comunità.
Più concretamente, parlando della visita pastorale, le NA
specificano l’obiettivo della visita: cercare il “bene
dell’Ordine”: le modalità della vita religiosa e del
servizio alla Chiesa proprie del carisma e la missione
dell’Ordine, “in modo che si intensifichi la vita religiosa
e si correggano gli errori con carità”, e il modo di
arrivare a tutto questo: “dialogando sinceramente con tutti
i fratelli” (NA 172) e con la comunità.
La conoscenza dello stato reale della comunità richiede
anche la revisione dei libri che rispecchiano il cammino di
vita, il compimento puntuale degli impegni, e
l’amministrazione dei beni. Il Definitorio generale, negli
ultimi tempi, ha proposto linee concrete affinché la visita
dei superiori generali non sia una ripetizione della visita
provinciale, lasciando particolarmente a lui la cura diretta
e dettagliata dei religiosi e dell’amministrazione delle
comunità.
Il visitatore dovrà verificare anche le attività pastorali
dei religiosi, anche quelle affidate loro dal Vescovo
diocesano, come la parrocchia, poiché anche nell’esercizio
dell’apostolato esterno i religiosi dipendono dal superiore
religioso, e non solo dal Vescovo (can. 678 §2). Si dovrà
verificare il modo in cui i nostri religiosi compiono i
propri ministeri di cura pastorale e la loro fedeltà alla
vita e alla disciplina religiosa (NA 68).
I religiosi, da parte loro, sono invitati a trattare con
confidenza il Visitatore, e rispondere in verità e carità
alle domande che egli legittimamente pone, per una vera
conoscenza delle situazioni personali e comunitarie,
collaborando al buon esito della visita. Il precetto di
obbedienza, che prima veniva imposto all’inizio della
visita, ora viene lasciato al buon senso del Visitatore, ai
casi particolari che egli giudichi opportuni. A
nessuno è lecito impedire che i religiosi adempiano i loro
obblighi, o porre ostacoli di qualsiasi tipo alla finalità
della visita (NA 172 can. 628).
Credo che non sia necessario, in questo ambito, ricordare le
norme relative alla elezione del Provinciale (CC 157-159.
202) e i requisiti per tale ufficio (200).
6. IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Le due
funzioni del Consiglio
Nel nostro diritto, il Consiglio provinciale ha una
doppia funzione:
a) la funzione propria dei Consigli in generale, a
norma del can. 627: come organi di consulenza qualificata.
Si tratta di faccende che rientrano nella competenza del
superiore religioso, il quale agisce con potestà personale,
anche se per agire validamente, nei casi determinati dal
diritto comune o proprio, ha bisogno dell’intervento del
Consiglio: sia con voto consultivo (consiglio), sia con voto
deliberativo (consenso). E’ la funzione del Consiglio
provinciale, come la descrive il n. 206 delle Costituzioni:
“Tocca ai Consiglieri provinciali aiutare il Provinciale con
la consulenza e la collaborazione alla vita e alle attività
della provincia”. La consulenza, particolarmente
mediante il consenso e il consiglio, e la collaborazione,
come può essere mediante l’assunzione dei compiti che
vengano loro affidati, sotto la direzione del Provinciale e
del medesimo consiglio, nelle diverse aree.
b) La funzione come organo collegiale di governo. Nel
nostro Ordine i Consigli Generali (Definitorio) e
provinciale, sono anch’essi organi collegiali di governo,
con competenze ben definite. All’interno di questo
margine di competenza, l’autorità viene esercitata in modo
collegiale. Il soggetto dell’autorità è il medesimo
Consiglio.
Per quanto si riferisce al Definitorio generale, ciò è già
chiaro fin dalle Costituzioni di Madrid degli anni 1590 e
1592. Allora, come abbiamo già indicato, la funzione
del Consiglio o Definitorio provinciale non era ben
definita, dal momento che la potestà del Definitorio
Generale o Consulta abbracciava praticamente tutto. Al
contrario nelle Costituzioni della Congregazione di
sant’Elia di Italia del 1631 il diritto del Definitorio
provinciale era già chiaramente fissato come organismo
collegiale di governo con competenza propria, come soggetto
dell’autorità superiore della provincia, fuori del capitolo
provinciale. “Definitorium provinciale, quod ex Patre
Provinciali et quatuor Definitoribus componitur, post
Capitulum Provinciale habet primam auctoritatem in
Provincia”.
E’ la norma che è passata nelle Costituzioni vigenti per
tutto l’Ordine, con l’unificazione del 1875 (n. 557) e che
si è mantenuta nelle Costituzioni attuali: “il Consiglio
provinciale è composto dal Provinciale e dai quattro
consiglieri ed ha l’autorità suprema sulla Provincia fuori
del tempo del Capitolo provinciale” (CC 204).
Ciò è abbastanza comune nel diritto degli Istituti affini al
nostro e nati nella stessa epoca (gli Ordini mendicanti),
mentre negli Istituti più recenti i Consigli mantengono
esclusivamente il carattere di Consiglio (organo di
consulenza). In questo senso il Consiglio, negli Ordini
antichi, si chiamava Definitorio, in quanto ha una potestà
propria come organo di governo, nei limiti ben determinati
della sua competenza.
Il nostro diritto attuale distingue chiaramente gli
interventi del Consiglio provinciale come organo di
assistenza al Provinciale mediante il voto deliberativo
(consenso) o consultivo (consiglio). A questa funzione di
consulenza del Consiglio provinciale si riferisce il n. 225
delle NA, che elenca alcuni casi nei quali il Consiglio
agisce dando il suo voto deliberativo o consenso. E’ da
notare che in tutti questi casi si parla di “nomine”, che è
un modo di conferire gli uffici da parte dell’autorità
personale, anche quando necessiti del voto del Consiglio (si
può vedere il tenore del can. 147). A ciò bisogna
aggiungere tutti gli altri casi in cui il diritto comune e
il proprio richiedono che il Superiore provinciale, per
poter agire, abbia bisogno del consenso o del parere del suo
Consiglio. Si possono vedere questi casi nell’indice
alfabetico delle Costituzioni – Norme Applicative, alla voce
Consiglio provinciale.
I casi che definiscono la competenza del Consiglio
provinciale come organo di governo si trovano nel n.
226 delle Norme applicative:
a)
determinare la sede del noviziato e delle altre case
di formazione
b)
dispensare in materia disciplinare qualche comunità,
fino a tre mesi
c)
accettare la rinuncia ad un ufficio, il cui
conferimento è competenza del Consiglio o del Capitolo
provinciale, al di fuori della celebrazione dello stesso,
meno gli uffici di Provinciale o di Socio e sostituto al
Capitolo generale
d)
eleggere i successori in questi stessi uffici,
qualora siano vacanti
e)
eleggere il superiore di una nuova fondazione
f)
spostare da un convento all’altro i superiori locali,
per il bene della provincia o del religioso stesso, secondo
il n. 163 delle Costituzioni
g)
deporre i superiori, i primi consiglieri delle case,
il maestro dei novizi, a norma del diritto. Cf. Can. 624 §3,
e per quanto si riferisce ai superiori NA 146-148.
h)
Presentare al Definitorio l’aiutante del Postulatore
generale, o vice-postulatore
i)
Autorizzare i nostri religiosi all’insegnamento nei
centri pubblici, all’assunzione di qualche impegno abituale
fuori casa, rimanendo sempre ferme le esigenze della vita
comune.
Altre
determinazioni
In quanto ai requisiti per essere eletto Consigliere
provinciale, oltre all’età (30 anni) e agli anni di
professione solenne nell’Ordine (3), si richiede il
sacerdozio del primo consigliere. Il motivo è che il
superiore e il vicario, nell’Ordine, partecipano della
potestà di giurisdizione, riservata ai chierici (can. 129
§1, NA 224).
E’ possibile la rielezione per un secondo triennio
consecutivo, con la maggioranza assoluta semplice. Non per
il terzo (CC 205). Non si esclude, al contrario, la
postulazione.
Riguardo alla frequenza della celebrazione del
Consiglio : a parte la celebrazione alla fine del Capitolo
provinciale, deve celebrarsi almeno due volte all’anno,
quando sia necessario sbrigare alcune faccende prestabilite
dal diritto e quando lo chiedano tre consiglieri (CC 207).
Nelle semiprovince quando lo chiedono due consiglieri
(dichiarazione pratica del Definitorio, nell’Appendice alle
NA).
Il Consiglio provinciale deve essere completo, con
tutti i suoi membri, per discutere le faccende di maggior
importanza (CC 208). Le NA specificano: quando si tratta
della designazione, rimozione o privazione di un ufficio (NA
227).
D’altra parte, bisogna tener presente la norma secondo la
quale non potrà celebrarsi se non vi prendono parte tre dei
suoi componenti (CC 208). La dichiarazione del Definitorio
generale esclude che, una volta convocato il Consiglio, sia
sostituito un consigliere impedito (fuorché nelle
semiprovince) per completare il numero richiesto di tre
membri del consiglio (appendice).
Modalità di attuazione del Consiglio
In quanto alle modalità di azione del Consiglio
provinciale:
- le
faccende possono decidersi con voto orale, a meno che per
qualche risoluzione si richieda la votazione segreta (con
foglietti o con le palline – NA 156), o quando lo chieda un
Consigliere (NA 228).
- Nei casi più urgenti, o quando si trattano materie di
minor importanza e risulti difficile convocare i
consiglieri, il voto potrà essere dato per posta o per
telefono, ma solo quando si tratti di voto consultivo
(parere): NA 228. Quando si tratta di un voto
deliberativo, o consenso, è obbligatoria ad ogni modo la
convocazione del consiglio, a norma del can. 127 §1.
Senza dubbio, a norma del can. 10, non si tratta di un
requisito per la “validità” dell’atto.
- Quando il diritto stabilisce che per realizzare un atto,
il Superiore necessita del consenso del Consiglio, per la
validità dell’atto si richiede il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti. Quando il diritto
richiede il consiglio (voto consultivo) per la validità
dell’atto il Superiore deve chiedere il parere di tutti i
consiglieri, anche se non ha l’obbligo di seguire tali
pareri (can 127 §1).
Un’attenzione particolare merita la questione dibattuta se,
quando il diritto richiede che il superiore abbia bisogno
del consenso o del parere del Consiglio per agire, possa
egli stesso dare il suo voto, insieme ai consiglieri.
Anche quando il superiore convoca e presiede il Consiglio,
si pone la questione se egli sia effettivamente membro del
consiglio e se di conseguenza vota o no, quando il consiglio
deve dare il suo consenso o il suo consiglio. Dato che il
canone 627, che si riferisce direttamente al Consiglio, nel
paragrafo 2 rimanda al canone 127, che tratta degli atti
personali del superiore, e non al 119 che si occupa degli
atti collegiali, alcuni autori considerano che il superiore
non sia propriamente membro del Consiglio e non dia il suo
voto, né possa dirimere in caso di parità. La
Commissione per l’interpretazione autentica dei canoni, a
proposito di questo dubbio posto al canone 127, si è
pronunciata in questo senso (14.5.1985).
Contro tale modo di vedere la questione, c’è di mezzo la
realtà storica di non pochi istituti religiosi, che per
molti secoli e con l’approvazione della Sede Apostolica,
hanno considerato il Superiore come membro del Consiglio che
presiede, riconoscendogli il diritto di dare il suo voto con
gli altri consiglieri. Per questo altri autori stimano che
la relazione tra il superiore e il consiglio nella Chiesa in
generale debba reggersi con il canone 127, ma non nel
diritto dei religiosi, dal momento che il canone 627 §1, che
stabilisce il dovere dei superiori di tenere il proprio
consiglio, non rimanda al canone 127 bensì alle
Costituzioni, le quali possono descrivere il Consiglio come
formato dal superiore e dai consiglieri, tutti con diritto
di voto. Il §2 del canone 617, che rimanda al 127, si
riferisce alla determinazione dei casi nei quali il
superiore deve chiedere il consenso o il consiglio per
agire. Di fatto, numerosi Istituti come il nostro
stabiliscono nelle Costituzioni un Consiglio formato
congiuntamente dal Superiore e dai Consiglieri, e tutti con
diritto di voto, e ciò continua ad essere approvato dalla
CIVCSVA.
Non manca quindi di fondamento giuridico il parere degli
autori che stimano il Superiore membro del proprio Consiglio
di religiosi, con diritto di voto come gli altri, e in
grando anche di risolvere la parità, a norma del canone 119
§2, a meno che tale diritto non sia limitato dal diritto
proprio.
7. CONSIGLIO PLENARIO
L’introduzione nella nostra legislazione del Consiglio
plenario ha avuto luogo già nel Decreto De Regimine,
come organismo di consultazione, a livello provinciale (DR
180). E’ un mezzo per alimentare l’unione e la
comunicazione tra le comunità e il Consiglio provinciale.
La finalità è ben indicata nelle Costituzioni: “promuovere
la mutua comunicazione e la cooperazione tra le case della
Provincia”, e alimentare in questo modo “la vitalità di
tutta la Provincia” (CC 209).
L’organismo competente per la costituzione di un Consiglio
plenario è il Capitolo provinciale. La sua istituzione non è
obbligatoria, bensì opzionale. Può costituirsi per tutta la
provincia, oppure per un settore della stessa (CC 209), come
potrebbe essere una Delegazione provinciale.
La sua indole è quella di un Consiglio provinciale
allargato, con carattere di organo consultivo. Non ha
competenze proprie, ma è possibile che gli vengano affidate
alcune decisioni, su proposta del Consiglio provinciale, in
analogia con il Definitorio straordinario (NA 200a) che
invece, senza ombra di dubbio, ha competenza propria in
alcune faccende (CC 188 NA 200b).
Le Norme applicative rimettono al Capitolo provinciale la
determinazione relativa alla frequenza, all’obiettivo della
riunione e al diritto di assistenza (chi deve partecipare):
NA 230. E’ un esempio in più della flessibilità della
legge in generale, che lascia al Capitolo provinciale la
decisione di costituire il Consiglio plenario, la
composizione e gli obiettivi dello stesso.
Il consiglio provinciale dovrà prepararne per tempo la
celebrazione, comunicando l’agenda ai partecipanti. Tutti i
religiosi hanno diritto di fare i propri suggerimenti (NA
230).
Il n. 76 delle NA determina che si ascolti il Consiglio
plenario, se lo si ha, per erigere, cambiare, trasferire o
sopprimere le case di formazione della Provincia.
8. CONFERENZE DEI SUPERIORI
Si tratta anche qui di un’istituzione introdotta nel nostro
Diritto dal Decreto del Capitolo speciale De Regimine
(DR 185-193), seguendo i criteri di rinnovamento e di
adattamento proposti dalla Chiesa.
In un primo tempo si parlava di Conferenze di Provinciali.
Di fatto i membri della Conferenza erano in maggioranza
Provinciali. Se il numero minimo di membri della Conferenza
era determinato in tre, due di essi dovevano essere
provinciali o commissari (DR 188). Il Direttorio del 1976
ammise più ampiamente la partecipazione, come membri della
Conferenza, i Superiori di altre circoscrizioni (Superiori
di Missione, Vicariati regionali, e Delegazioni
provinciali): D 223; pertanto, dalle Norme Applicative del
1981, si preferisce parlare di Conferenze dei Superiori.
La finalità di tali Conferenze è “alimentare la mutua
comunicazione tra le Province e altri territori dell’Ordine”
(CC 231), e con il Centro dell’Ordine, come consegue dal
tenore del n. 234, dove viene determinato che il Preposito
Generale possa convocare le Conferenze e presiederle. Si
enfatizza anche la convenienza che il Preposito e i
Definitori assistano di tanto in tanto alle riunioni delle
Conferenze, evidentemente per promuovere la comunicazione
tra Province e il Definitorio.
Chi costituisce le Conferenze è il Definitorio, dopo aver
ascoltato il parere dei religiosi interessati (NA 231). A
differenza del Consiglio plenario, la cui costituzione si
lascia all’arbitrio del Capitolo provinciale, trattandosi di
Conferenze di Superiori, le Costituzioni usano la forma
imperativa. Il “Definitorio costituirà le Conferenze” (NA
231). Il Decreto De Regimine stabiliva che la norma
di assegnare ogni provincia dell’Ordine ad una determinata
Conferenza, se non per qualche caso particolare, non risulta
opportuna (DR 187).
Le Conferenze si reggono con statuti propri, che devono
essere approvati dal Definitorio (CC 232).
Le Conferenze sono organi di comunicazione e di aiuto
vicendevole tra le Province, con un ampio spazio di
collaborazione su interessi comuni, in circostanze e
condizioni di un determinato territorio. In tutta la nostra
legislazione, si determina che le Conferenze dei Superiori
esprimano il loro parere sulle faccende importanti della
vita della provincia: si prevede che, in collaborazione con
i Consigli provinciali, determinino i modi concreti per una
formazione apostolica più efficace dei religiosi (NA 47),
cooperino nella confezione del piano di studi per i fratelli
che si preparano a ricevere gli Ordini sacri, e per
accordare le norme generali della Chiesa e dell’Ordine (la
Ratio institutionis) alle circostanze concrete di ogni luogo
o regione (NA 109), che cooperino altresì alla
programmazione dell’anno pastorale che deve completare la
formazione teologica degli aspiranti al sacerdozio (NA 128),
come pure alla programmazione della formazione religiosa e
carmelitana dei nostri religiosi (NA 113). Hanno inoltre
diritto a proporre alcune questioni affinché siano
considerate nel Definitorio Straordinario (NA 199).
Possono anche “dettare con il consenso del Definitorio norme
obbligatorie, ma solo a case e progetti interprovinciali”
(CC 233).
Il n. 234 lascia inoltre aperta la porta ad una proficua
collaborazione delle Conferenze dei Superiori nelle faccende
di tutto l’Ordine, quando afferma: “conviene anche che il
Preposito Generale e il Definitorio ascoltino di buon grado
le conferenze dei superiori negli affari che ad essi
corrispondono”: ossia, nelle faccende relative alla
promozione della vita e del buon governo dell’Ordine, che
rientrano nei limiti delle competenze e funzioni del Governo
generale, e per il cui esercizio può essere utile, a volte,
ascoltare il parere delle Conferenze.
9. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
L’amministrazione dei beni è parte del governo, in quanto
regola le cose necessarie per la vita e l’attività
apostolica dei religiosi. Per questo l’amministratore
per sé è il superiore religioso, anche se la complessità
della funzione di amministrazione richiede normalmente che
il superiore si serva di un economo, che amministri sotto la
sua direzione.
La presenza dell’economo è di precetto nel caso del
Superiore maggiore. Anche nella comunità locale ci deve
essere un economo distinto dal superiore, ma in questo caso
l’obbligo ammette eccezioni. Nel testo del canone, la norma
è vincolante, con la clausola “se è possibile” (can. 636
§1). Ciò vuol dire che in piccole comunità, se ci sono
validi motivi, il superiore può fare da economo.
Secondo quanto stiamo dicendo, non è possibile parlare di
governo provinciale senza tener presente l’amministrazione
provinciale dei beni. D’altra parte, la complessità della
materia alla quale facciamo riferimento potrebbe portarci un
po’ lontano in questa considerazione sintetica del governo
provinciale. Cercherò di limitarmi a concetti e principi che
interessano più direttamente la materia del governo.
La Provincia, come l’Ordine ed anche la casa religiosa,
ogniqualvolta sono dotate di personalità giuridica, per il
diritto stesso, godono della capacità di acquisire,
possedere ed amministrare e alienare beni temporali, in
conformità con le norme del diritto canonico e proprio
dell’Ordine (cn. 634 §1 CC 220). Anche se per
realizzare atti e stipulare contratti che siano considerati
nel foro civile si debbano tener presenti le norme indicate,
in materia di contratti il Codice ha canonizzato la norma
civile del luogo dove si contrae (can. 1290).
Il diritto e il dovere di amministrare dei beni, è
competenza dei superiori e dei loro consigli. Sotto
l’autorità di questi, gli economi portano avanti
l’amministrazione immediata, esercitando l’incarico che
viene loro affidato a servizio dei fratelli (CC 222). Il
Decreto De bonorum administratione raccomandava
opportunamente il ricorso a persone esperte quando la
complessità dei problemi lo richiedesse (n. 7), e ciò può
continuare ad essere una necessità, soprattutto in
considerazione della normativa civile, ogni volta più
complessa e sottomessa a costante variazione.
Tanto i superiori come gli economi, come pure altri che
siano stati designati dall’autorità legittima, possono con
il permesso almeno tacito dei superiori, realizzare
validamente gli atti dell’amministrazione ordinaria.
Per la validità invece degli atti di amministrazione
straordinaria si richiede l’autorizzazione espressa del
superiore, a norma del diritto (can. 638 §2 CC 223).
E’ la terminologia tradizionale, che si è mantenuta nel
Codice di Diritto Canonico e nelle Costituzioni, sebbene non
sia facile definire concretamente il contenuto
dell’amministrazione ordinaria e straordinaria e
segnalare i confini tra una e l’altra; non c’è uniformità
tra gli autori, e nemmeno nell’uso che ne fanno i diritti
propri degli Istituti.
Nelle Costituzioni delle Carmelitane Scalze vengono
offerte alcune linee alle sorelle che riflettano il concetto
di amministrazione ordinaria secondo l’uso
dell’Ordine. “Nell’amministrazione ordinaria rientrano le
spese di alimentazione, di mantenimento, spese ordinarie per
il monastero e i suoi annessi, imposte e tasse, stipendi dei
dipendenti, retribuzioni per il ministero e le usuali
elemosine per i poveri” (CM 250). Anche tenendo presente che
il testo rifletta il contesto proprio dei monasteri, la
linea indicata può essere utile anche per noi.
Tocca al Definitorio determinare per ogni nazione o regione
la tabella di competenze dei superiori in quanto alle spese
ordinarie, la contrazione di debiti e l’alienazione
dei beni, rimanendo fermo l’obbligo di chiedere
l’autorizzazione alla Sede Apostolica quando si tratti di
alienazioni e contrazioni di debiti il cui ammontare superi
il tetto indicato per ciascun paese, di ex voto donati alla
Chiesa, o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o
storico (can. 638 §3 CC 224 NA 249). Da notare che per
la validità dell’atto, in questi casi, si richiede la
licenza del superiore competente, data per scritto.
Quando si richiede il permesso o il consenso dell’autorità
superiore, deve precedere il consenso degli organismi
inferiori (capitolo locale, consiglio provinciale).
Compete al Consiglio provinciale determinare le facoltà del
Provinciale e del Consiglio provinciale per quanto riguarda
le spese ordinarie (cosa può fare da solo e per cosa
ha bisogno del consenso del Consiglio), e ugualmente fissare
le facoltà dei superiori locali anche per le spese
ordinarie.
Compete al Provinciale e al suo Consiglio coordinare
l’amministrazione dei beni in Provincia, in modo che tutti i
conventi cooperino in modo proporzionale ed equo alle spese
della Provincia, e si giunga tra le comunità ad un’autentica
comunnione dei beni (CC 228).
A questo proposito, il Capitolo speciale fece uno sforzo
considerevole per centralizzare in qualche modo
l’amministrazione locale e provinciale, con alcuni strumenti
che rendono possibile non solo una conveniente comunicazione
di beni, bensì il poter affrontare iniziative comuni per il
bene della Provincia o dell’Ordine. Le disposizioni,
raccolte dal Decreto De bonorum administratione, sono
passate al n. 258 delle attuali NA. Il Consiglio provinciale
può:
a)
determinare le quote che i conventi devono apportare per
sostenere le case di formazione e coprire le altre spese
della provincia, osservando la debita proporzione ed equità
b)
trasferire i beni mobili da un convento all’altro, quando il
bene comune lo richieda, dopo aver ascoltato il rispettivo
capitolo conventuale
c) prendere, con il parere del capitolo conventuale, le
rendite superflue o eccedenti di una casa, compresi alcuni
beni immobili, impiegandoli per coprire alcune necessità
della Provincia.
La nuova legislazione da particolare importanza
all’informazione e alla trasparenza dell’amministrazione,
allo scopo di alimentare lo spirito di aiuto vicendevole e
la conveniente comunione dei beni. I superiori devono
informare opportunamente i religiosi sullo stato economico
delle case, le Province e l’Ordine (NA 245b). Ogni sei mesi
l’economo provinciale deve presentare al Consiglio una
relazione sull’amministrazione a lui affidata. Ogni anno
informerà le comunità sulla situazione economica della
Provincia, con il beneplacito del consiglio, relazione che
sarà inviata ogni tre mesi anche all’Economo generale (NA
260).
Il consiglio provinciale può anche dettare norme particolari
per l’amministrazione delle riviste, le associazioni
radicate nei nostri conventi e chiese, ecc. salvaguardando
il diritto comune e le ordinazioni eventualmente emanate dal
Definitorio generale in questa materia.
Credo che sia sufficente quanto ho detto a riguardo,
tralasciando altre norme di carattere più tecnico.