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Ordo Carmelitarum Discalceatorum ( O.C.D. )
 

IL GOVERNO PROVINCIALE NELLE COSTITUZIONI O.C.D.

P.
Pedro Zubieta, OCD

 

Con gioia mi dispongo a compiere il servizio che mi è stato chiesto, nella tematica prevista da questo Definitorio Straordinario: IL GOVERNO PROVINCIALE NELLE COSTITUZIONI DELL’ORDINE.

 

Ringrazio PN Generale e il Definitorio per l’onore che mi è stato fatto chiamandomi a collaborare ai lavori di questa Assemblea dell’Ordine, sebbene tutti voi, Superiori provinciali, abbiate già esperienza in questo tema, dal momento che state prestando il vostro servizio alle Province e alle altre circoscrizioni dell’Ordine in questo importante servizio di governo.  Forse proprio l’esercizio quotidiano, a contatto con la realtà dell’istituzione e della vita, vi fa avvertire la necessità di riflettere insieme sul tema, alla luce della legislazione delle Costituzioni e Norme applicative, che nella redazione attuale contengono non solo la norma bensì i principi che la animano.

 

Mi è stata chiesta l’esposizione dell’aspetto giuridico del governo provinciale. La visione sarà completata dal P. Zdenko, Vicario Generale, per quanto riguarda gli aspetti pratici, che l’esercizio stesso del governo fa emergere.

 

1. UNO SGUARDO AL DIRITTO ANTERIORE

 

Il governo provinciale nel nostro Ordine venne conformato nelle sue linee generali già nelle Costituzioni degli anni 1590 e 1592, quando gli Scalzi sono stati costituiti come Congregazione (Breve di Sisto V Cum de statu del 10.7.1587) e aveva già avuto luogo la prima divisione in province (Cap. Generale di Madrid del 1588). Poco dopo avveniva la separazione definitiva dei Carmelitani dell’Antica Osservanza e le Costituzioni degli Scalzi come Ordine autonomo (Clemente VIII, Pastoralis officii, 20.12.1593). I Capitoli Generali seguenti del 1694 e 1697 completeranno il lavoro redazionale, senza aggiungere elementi di particolare importanza.

 

La normativa sul governo provinciale appariva allora centrata sul Capitolo provinciale e nel superiore provinciale con i consiglieri. Le competenze del Definitorio provinciale verranno chiarite e determinate successivamente.  Importante, per la definizione del governo provinciale, fu l’apporto delle Costituzioni della Congregazione di sant’Elia di Italia, approvate da Urbano VIII il 22 marzo del 1631. Con la soppressione della congregazione di Spagna e la conseguente unificazione di tutto l’Ordine (1875), queste Costituzioni della Congregazione d’Italia passarono ad essere il testo costituzionale unico per tutto l’Ordine, che praticamente rimase in vigore, con alcune modifiche introdotte nell’anno 1926 per l’adattamento al Codice di Diritto Canonico del 1917, fino al rinnovamento intrapreso dopo il Concilio Vaticano II.

 

In generale possiamo dire che il Governo provinciale dell’Ordine si caratterizzava per una forte autonomia delle province, caratteristica anche di Ordini religiosi simili al nostro: gli Ordini mendicanti. In qualche modo il concetto di autonomia che negli Istituti monastici era centrato nell’abbazia, negli Ordini mendicanti è passato alla Provincia, che godeva di una notevole autonomia, anche se alle dipendenze del Superiore Generale e del suo Consiglio o Definitorio, che conferiva unità a tutto l’Istituto. Le congregazioni religiose dell’epoca moderna, nate con un più ampio afflato apostolico e missionario, hanno sentito, proprio per la forza di questo impegno apostolico e missionario, la necessità di un governo centralizzato, in grado di consentire l’assumersi di più vasti sforzi apostolici a livello di tutto l’Istituto. Centralizzazione che in tempi più recenti poteva considerarsi eccessiva, quando il ricorso costante all’autorità centrale ostacolava lo svolgimento ragionevole degli organismi subalterni di governo.  

 

2. RINNOVAMENTO POSTCONCILIARE. CRITERI FONDAMENTALI

 

Di qui le direttive radicate nel Concilio Vaticano II, sorte per la revisione del governo degli Istituti. Tali direttive, salvaguardando la necessaria unità nella vita e nel governo, proponevano che si alimentasse la partecipazione responsabile di tutti i religiosi alla vita e al governo degli Istituti, e che si tenesse presente in modo adeguato del principio di sussidiarietà, in modo che i superiori e gli organi di governo, nei rispettivi livelli, fossero dotati delle facoltà necessarie per non dover inutilmente moltiplicare i ricorsi alle autorità superiori (PC 14; M.P. Ecclesiae sanctae 18).

 

Nel nostro Ordine il compito di revisione e di un adeguato adattamento dei testi legislativi ha occupato parecchi anni, per il lavoro redazionale e per la progressiva esperienza della rinnovata legislazione: 20 anni, se contiamo l’ultimo adattamento al Nuovo Codice di Diritto Canonico. E’ stato fondamentale il lavoro realizzato dal Capitolo Generale speciale degli anni 1967-68, per l’adeguato rinnovamento della legislazione e della vita dell’Ordine, seguendo i criteri segnalati dalla Chiesa.

 

Per quanto si riferisce al Governo dell’Ordine, è stato decisivo il Decreto De Regimine, pubblicato con gli altri Decreti nel 1968. E’ stato un documento che possiamo qualificare come “esemplare”. Il lavoro, svolto con precisione e saggezza, partiva da alcuni principi o criteri fondamentali, che tenevano presenti le direttive richiamate della Chiesa.

 

1) Senso evangelico nell’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza. Cercando di realizzare insieme, superiori e religiosi, il progetto di amore del Padre, per un servizio ai fratelli e una cooperazione ed un’efficacia della Chiesa secondo il carisma dell’Ordine e la grazia data a ciascuno (n. 1). Il governo è un servizio necessario alla comunità, affinché questa possa camminare con il ritmo di una famiglia, famiglia con una propria identità, un proprio impegno evangelico e un carisma particolare. La vocazione di camminare insieme, richiede propriamente il servizio di coloro che battono il ritmo di marcia, un ritmo che corrisponda all’identità e alla missione della famiglia consacrata. Di qui l’autorità come servizio di amore, come descritto nel n. 14 del Decreto conciliare Perfectae Caritatis e i canoni 618 e 619 del nuovo Codice di Diritto Canonico.

2) Corresponsabilità di tutti i religiosi, in modo che ciascuno prenda parte attiva nella programmazione della vita, nella ricerca dei mezzi adatti per il conseguimento di obiettivi comuni, salva l’autorità di decidere dei superiori (n. 6).

3) Principio di sussidiarietà. Il buon governo richiede che, nella definizione dei diversi gradi di autorità, i superiori ed organismi di ogni livello, siano dotati di facoltà sufficienti per evitare che sia necessario moltiplicare i ricorsi non necessari e troppo frequenti alle autorità superiori (n. 7.22).

4) Equilibrio tra la funzione dei superiori, la cooperazione di tutti i fratelli e l’unità del Governo dell’Ordine, nella fedeltà all’identità e al carisma fondazionale. La legislazione attuale favorisce più che in precedenza l’unione effettiva tra Province e Centro dell’Ordine, e contiene strumenti che favoriscono l’interesse e la partecipazione dei religiosi e delle province a progetti comuni e alle iniziative proposte dal Centro.

5) Flessibilità normativa : è una caratteristica importante della norma, particolarmente del Codice fondamentale o Costituzioni dell’Istituto, che stabiliscono principi e disposizioni essenziali necessarie per mantenere l’identità e lo stile di vita e di servizio apostolico, lasciando spazio sufficiente per un’ulteriore determinazione della norma nei codici complementari, in accordo con le necessità dei tempi e dei luoghi. La nostra attuale legislazione va’ più in là nell’applicazione di questo criterio di flessibilità, in quanto relega non poche determinazioni particolari, ben oltre i codici, alle disposizioni di ogni Capitolo Provinciale.

 

Autorità e corresponsabilità, flessibilità, sussidiarietà ed unità. Sono criteri che bisogna tener presenti congiuntamente, in modo che l’autorità e l’obbedienza acquisiscano il necessario equilibrio del corretto governo. “I superiori esercitino l’autorità con spirito di servizio.. L’autorità che hanno ricevuto da Dio per il ministero nella Chiesa”.  Le due cose sono egualmente necessarie: governare e servire. Governare servendo i fratelli e promuovendo la loro cooperazione libera e responsabile, come conviene ai figli di Dio.

 

Questi principi fondamentali, che sono come l’anima della legislazione rinnovata, sono stati espressi nelle nuove costituzioni nel numero introduttorio della terza parte, Il Governo. E’ una splendida esposizione sintetica di quale sia lo spirito che anima il governo nella fraternità religiosa. E’ il n. 143.

 

Nella nostra esposizione del Governo provinciale, vorremmo far constatare come, nelle diverse parti che lo strutturano, sono stati applicati i criteri fondamentali che costituiscono la novità della legislazione post conciliare.  Più che un’esposizione dettagliata di ciascuna delle norme del governo provinciale, che potrebbe risultare noiosa ed inutile, potrebbe essere conveniente segnalare come sono stati tenuti presenti tali criteri rinnovatori. Ciò può condurre ad una migliore comprensione della legislazione attuale, illuminando allo stesso tempo la necessità, con un’eventuale revisione della legislazione, di tener presenti questi criteri fondamentali.

 

3.  LA PROVINCIA.  COSTITUZIONE

 

Il Governo provinciale, nel Decreto “De regimine” (DR), cominciava con il capitolo sulla erezioni delle province. Nelle nuove Costituzioni questa materia è stata incorporata logicamente nel primo capitolo della terza parte, Il Governo, sulla costituzione organica dell’Ordine.

 

Comincia affermando che il nostro Ordine è “costituito da Province”, che sono la “parte più immediata dell’Ordine, debitamente erette, con un numero sufficiente di case per promuovere in modo adeguato la nostra vita sotto l’autorità del medesimo superiore maggiore, ed anche per renderla presente in qualche modo sul territorio, con la convivenza comunitaria, il regime e le pertinenti iniziative apostoliche (CC 144).

 

Oltre a segnalare gli elementi che integrano la nozione di provincia – un parte immediata dell’Ordine, debitamente eretta, con un numero sufficiente di comunità per una promozione adeguata della vita dell’Ordine sotto un Superiore maggiore – il testo mette in evidenza due fattori, che ci aiutano a comprendere il significato e le funzioni della Provincia: l’unità organica di tutto l’Ordine, che ha in comune lo stesso carisma fondazionale, e uno stesso stile di vita e di servizio alla Chiesa; e la sua strutturazione in province, che sono le parti immediate di questo insieme organico, con un determinato grado di autonomia di governo.  Sono le parti dell’Ordine nelle quali il carisma e la vita diventano realtà, e per mezzo delle quali la famiglia religiosa si rende presente al servizio della Chiesa.

 

Il n. 147 estende il concetto fondamentale ad altri “territori autonomi”, costituiti in vista dell’espansione dell’Ordine e come passaggio nel processo di costituzione della Provincia. Si tratta della Semiprovincia e del Commissariato (NA 154  155 156).  La Semiprovincia nel nostro diritto ha tutta l’autonomia della Provincia. Sono province piccole, che rimangono tali per lo scarso numero di comunità dalle quali sono composte, ma si reggono con il diritto della Provincia, con le due eccezioni indicate da NA 154.  Il Commissariato previsto già nel Decreto De regimine (DR 143 144), può considerarsi territorio autonomo in quanto non dipende da una provincia ed ha un regime simile a quello della semiprovincia, anche se si regge piuttosto in particolare con il proprio statuto, approvato dal Definitorio (NA 157).

 

E’ degno di nota l’interesse della nostra legislazione nel favorire l’espansione dell’Ordine e la sua implantazione nei territori.  La messa in moto di questo tipo di circoscrizione ne è una prova.

 

Questo stesso interesse affiora in previsione di altri tipi di demarcazione, come il Vicariato regionale, e le Delegazioni generali e provinciali, anche se in questi casi non si può parlare di territori autonomi. Il Vicariato regionale, la cui configurazione si trova nelle norme del 1973 (n. 463), è chiaramente parte di una provincia e il superiore maggiore è il provinciale, anche se le NA configurano già la struttura di base del Vicariato (NA 158).  Nel caso della Delegazione provinciale è ancor più chiaro che tutta la potestà che viene conferita al Delegato è potestà delegata e comprende ciò che lo stesso provinciale o il Consiglio provinciale credano opportuno delegare.

 

Dato il carattere provvisorio di queste circoscrizioni, le Costituzioni si limitano a stabilire il principio generale sulla possibilità di costituire “altri territori autonomi”, oltre alle Province (CC 147), rimettendo la determinazione alle NA, codice più flessibile, che può essere rivisto e modificato dall’autorità interna all’Ordine (ossia il Capitolo Generale: CC 151).

 

Merita anche sottolineare la flessibilità dell’attuale legislazione per quanto riguarda la determinazione dei requisiti per l’erezione della provincia. Mentre le precedenti Costituzioni, come pure il Decreto De Regimine (n. 141) e nel direttorio “ad experimentum” del 1976 (n. 144), si determinava il numero richiesto di case e religiosi (5 e 50), la legislazione attuale parla in modo più generico di “numero sufficiente” di case e religiosi, lasciando la determinazione caso per caso al Definitorio (CC 146  NA 151).

 

Nonostante tale flessibilità, la norma è chiara quando esige con certezza i requisiti indispensabili per salvaguardare l’autonomia riguardante questi territori; devono cioè essere dotati di un numero sufficiente di case e religiosi che permetta loro di mantenere il grado di autonomia corrispondente alla propria categoria, ed offrire fondate speranze di condurre una vita adeguata “grazie alla situazione spirituale e materiale e alla crescita delle vocazioni” (CC 146).  Nel caso tali req      uisiti scompaiano, in modo tale che la propria autonomia giuridica e vitale non possa più essere mantenuta, né ci siano speranze di recupero in un tempo ragionevole, la norma prevede la modifica della condizione giuridica o l’eventuale soppressione della Provincia (CC 145  NA 151).

 

4. IL CAPITOLO PROVINCIALE

 

L’attuale legislazione distingue con maggiore chiarezza rispetto al diritto precedente tra le funzioni del Capitolo Provinciale, quelle dello studio della situazione della provincia e la promozione della sua vitalità. Lo esprimeva il Decreto De Regimine parlando dei Capitoli, la cui funzione è decidere gli affari principali della rispettiva circoscrizione e la promozione della vitalità spirituale e apostolica della Provincia (DR 28). Ciò rispecchia le direttive del documento Ecclesiae sanctae. Di qui la raccomandazione a preparare con attenzione la celebrazione del Capitolo, con la cooperazione dei religiosi della provincia (DR 29  NA 207), in modo che il compito del Capitolo sia efficace e fonte di continuo rinnovamento. E’ necessario che il Capitolo sia sentito come un evento che interessa tutti, e che le sue decisioni sia il frutto del lavoro di tutti, in modo da avere una effettiva risonanza nella vita delle comunità.

 

Nel diritto anteriore, il Capitolo Provinciale si limitava di fatto alle elezioni e alla eventuale approvazione di alcune determinazioni o “ordinazioni” capitolari. La redazione stessa dei relativi articoli delle Costituzioni curava maggiormente la parte formale della celebrazione, piuttosto che promuovere il compito propriamente detto di animazione della vita della Provincia. Nel diritto attuale, il Capitolo provinciale è un elemento importante nel tessuto della vita e del dinamismo dell’Ordine. E’ altresì uno spazio di corresponsabilità nella fedeltà alla propria identità e alla missione della famiglia religiosa. La sua capacità di agire è una chiara espressione della sussidiarietà nel governo e della flessibilità della norma.

 

La celebrazione del Capitolo provinciale ha luogo ogni tre anni, nell’anno che precede immediatamente il Capitolo generale, in modo che possa contribuire anche alla preparazione di quest’ultimo (CC 193  NA 206). Un tempo si celebrava l’anno seguente il Capitolo generale (Const. 1590. 1592), ma già dalle Costituzioni della Congregazione d’Italia del 1631 veniva celebrato l’anno prima. Ancora oggi ci sono Istituti che preferiscono tenere il Cap. Provinciale dopo quello Generale, come mezzo per la sua applicazione.

 

Composizione del Capitolo. Oltre alla partecipazione del Superiore provinciale e dei suoi Consiglieri, si lascia alla determinazione del Capitolo provinciale precedente la determinazione di quali superiori delle case debbano intervenire, e come debbano venir eletti i delegati dai religiosi che non partecipano al Capitolo di diritto (CC 194b e c; NA 208).  Prima partecipavano di diritto proprio i priori dei priorati. Attualmente, dal momento che è stata lasciata al Capitolo la stessa distinzione delle case in priorati e residenze, si lascia pure al medesimo Capitolo decidere quali superiori delle case debbano partecipare a Capitolo.  Allo stesso modo, per la determinazione del numero di delegati da eleggere, il modo e il tempo di elezione, tenendo fermo il punto della “congrua proporzione”, non necessariamente matematica, tra i membri che partecipano di diritto e i delegati eletti.  Le modalità concrete di applicazione di questa norma sono varie. Per quanto riguarda i superiori che vanno a Capitolo di diritto, si può far riferimento alle case con maggior numero di religiosi, o di maggior rilevanza, come le case di formazione. In quanto ai delegati, è possibile che ogni comunità elegga il proprio, raggruppando forse le case che hanno un numero ristretto di religiosi, con la possibilità – quando è necessario per completare il numero di delegati – che alcuni siano eletti da tutti coloro che non vanno a Capitolo di diritto. In alcune province si tengono presenti alcuni settori che conviene abbiano una propria rappresentazione in Capitolo, come religiosi non chierici, religiosi giovani, in modo che venga scelto qualcuno di loro.  C’è anche la possibilità che i superiori delle case eleggano un numero determinato di superiori che partecipano a Capitolo, e gli altri religiosi che non vanno a Capitolo per ufficio eleggano un numero conveniente di delegati, salvando sempre la proporzione tra capitolari per ufficio e quelli di elezione.

 

La competenza o funzioni del Capitolo provinciale : le Costituzioni segnalano tre ambiti per queste funzioni :

a) trattare e deliberare sulle faccende più importanti della provincia, in modo particolare la promozione della vita spirituale e apostolica, ciò che corrisponde alla finalità primigenia dei capitoli secondo gli orientamenti della Chiesa: mantenere e rinnovare il patrimonio spirituale dell’Istituto (can. 631 §1). Con ciò si mette in evidenza la funzione del capitolo di promuovere un autentico rinnovamento della vita dell’Ordine, tenendo presenti le circostanze e le necessità della Provincia. E’ chiaro che questa funzione capitolare richiede, come punto previo, la presa di coscienza previa dello stato della Provincia, che il Capitolo realizzerà in modo adeguato mediante l’informazione sullo stato della Provincia, fatta dal Provinciale e dagli altri Definitori.

b) dettare le opportune ordinazioni nell’ambito della sua competenza, per l’efficacia di questa funzione del Capitolo.  Ordinazioni in senso proprio sono determinazioni e disposizioni pratiche per la vita della circoscrizione; ma nel senso più ampio, vi rientrano altri tipi di documenti in vista  dell’animazione e della programmazione della vita della Provincia, che rendono il Capitolo un organismo propulsore del costante rinnovamento dell’Ordine, in sintonia con le linee tracciate dal Capitolo Generale.

c) il compito elettivo : elezione del provinciale, dei consiglieri provinciali, del socio al Capitolo Generale e il suo sostituto, i superiori delle case, secondo le determinazioni del capitolo provinciale precedente (CC 195  NA 208).

 

A queste funzioni possiamo aggiungere il compito che l’attuale legislazione affida ai capitoli provinciali, determinare cioè o concretizzare ulteriormente alcune disposizioni delle Costituzioni e delle Norme applicative, tenendo presente la situazione e le circostanze di ogni provincia. Si può dire che questo compito implica una partecipazione alla funzione legislativa, che negli Istituti religiosi è funzione specifica del Capitolo generale.

 

L’Istruzione pratica per la celebrazione del Capitolo Generale ricorda puntualmente queste determinazioni ulteriori del diritto proprio dell’Ordine: determinare le forme concrete di povertà che favoriscano la sobrietà della nostra vita e la testimonianza evangelica che siamo tenuti a dare, in conformità con il nostro stile di vita (NA 1), le norme sull’uso dell’abito religioso (NA 41), le norme per i viaggi dei singoli religiosi (NA 43c), le determinazioni sui suffragi per i defunti (NA 45f), le determinazioni sul vestito dei novizi (NA 83), sull’esercizio della voce attiva dei fratelli non chierici che hanno emesso la professione solenne, ma non hanno compiuto gli studi ecclesiastici (NA 108), norme sull’opportunità di mantenere o meno i collegi preparatori (NA 118), sulla convenienza di costituire un Vicariato regionale con un gruppo di case esistenti in un territorio lontano dal centro della Provincia (NA 158), decidere sulla distinzione delle case fra priorati e residenze e sui requisiti dei rispettivi (NA 160), decidere sul numero dei superiori delle case e dei delegati che partecipano al Capitolo provinciale e sulle modalità e i tempi per l’elezione dei delegati (CC 194c  NA 208), norme sui superiori delle case, la cui elezione sarà di competenza del Capitolo provinciale (CC 195b  NA 216a), determinazione sul modo in cui fare la consultazione previa dei religiosi per l’elezione del Superiore Provinciale, e sugli effetti giuridici di questa consultazione (CC 197  NA 213), ossia se fare una consultazione, o più di una, se la consultazione si deve considerare vincolante oppure un semplice sondaggio;  norme sull’opportunità di chiedere al Definitorio – dove condizioni particolari lo richiedano – la facoltà che il Provinciale venga eletto da tutti i religiosi che hanno voce attiva nella Provincia (NA 215), giudicare sull’opportunità di istituire un Consiglio plenario per tutta la Provincia o per una parte della stessa (CC 209), e determinare quanto riguarda la frequenza, l’obiettivo della riunione e il diritto di assistenza (NA 230), stabilire le norme secondo le quali ogni casa collabori con l’economia della Provincia (NA 245a).

 

Queste determinazioni o ordinazioni che la legislazione richiede al Capitolo Provinciale nell’ambito legislativo, comprovano la flessibilità della nostra legislazione attuale.  Può darsi che il compito di revisionare in ogni Capitolo tutte queste determinazioni risulti tedioso, pur tenendo conto dell’apprezzamento che merita l’amplia applicazione, tra noi, della flessibilità della norma.  Sarebbe possibile riportare alcune di queste determinazioni, nelle quali c’è un consenso maggiore tra le Province, direttamente sulle Norme Applicative, con la possibilità di determinare altre cose nel Capitolo Provinciale, dove le circostanze lo richiedano.

 

Notare in particolare la competenza del Capitolo di determinare i superiori delle case, la cui elezione sarà di competenza del Capitolo provinciale (CC 195c  NA 216a), una volta che dipende dal medesimo Capitolo la permanenza o meno della distinzione delle case in priorati e residenze (NA 160). Nel diritto anteriore erano eletti dal Capitolo provinciale i superiori dei priorati. Ora possono essere, per esempio, i superiori delle case che contino un determinato numero di religiosi, lasciando al Consiglio la designazione dei superiori delle case al di sotto di tale numero prestabilito. E’ anche possibile che il Capitolo elegga tutti i superiori locali, anche se la nostra legislazione anteriore ha mantenuto un parallelismo tra i superiori eletti dal Capitolo provinciale e gli stessi che andavano a Capitolo di diritto. Al contrario, lasciare la designazione di tutti i superiori locali al Consiglio provinciale pare contrario al tenore della legge attuale, che prevede che alcuni superiori siano eletti dal Capitolo (CC 195c  NA 216a).

 

Viene pure lasciata al Capitolo provinciale la determinazione del modo di fare la consultazione previa alla elezione del Provinciale e degli effetti giuridici di tale consultazione (CC 197  NA 213): se ha valore vincolante oppure se è un mero sondaggio, se è una consultazione unica oppure sono più consultazioni. E’ evidente che se le consultazioni sono più di una, non servirà la prescrizione che la consultazione si realizzi nel mese antecedente l’inizio del Capitolo.

 

E’ altresì rilevante la dichiarazione di NA 115, che prevede la possibilità che il Capitolo Provinciale, dove le circostanze speciali della rispettiva provincia lo richiedano, possa sollecitare al Definitorio l’elezione del Provinciale da parte dei religiosi con voce attiva nella Provincia.  E’ ovvio che se il Capitolo può richiederlo, il Definitorio può concederlo. La disposizione venne introdotta nel testo del Direttorio del 1976, D 209, una volta che la facoltà era già stata concessa ad una provincia, con l’autorizzazione della Sede apostolica.

 

Tralasciamo altri numeri dal carattere più tecnico, che non offrono un interesse speciale in questo momento, come la presidenza del Capitolo e le sue funzioni, i diritti e i doveri dei capitolari, i requisiti canonici per la presa di decisioni.  Tutto ciò è chiaramente determinato nella Praxis del Capitolo Provinciale, che è approvata dal Definitorio (NA 217).

 

Rileviamo la prescrizione del n. 211 delle NA, dove si dice che il presidente, nel moderare i dibattiti, deve farlo “in modo che tutti i capitolari possano manifestare il proprio parere in tutta libertà e sincerità, affinché mediante il dialogo e il parere di tutti, si possano risolvere le questioni con maggiore maturità (NA 211), perché la raccomandazione corrisponde alla competenza del Capitolo nella nuova legislazione.  La stessa determinazione del n. 216 delle NA risponde alla medesima prospettiva, quando specifica che il Capitolo, una volta concluse le elezioni, potrà chiamare, se lo crede opportuno, i superiori recentemente eletti, “che avranno voce attiva nello sbrigare le restanti faccende”, per poter trattare con più efficacia gli affari della Provincia.

 

5. IL SUPERIORE PROVINCIALE

 

In quanto agli elementi giuridici propriamente detti, le Costituzioni attuali offrono poche differenze con il diritto anteriore dell’Ordine. Al Provinciale compete il governo diretto della Provincia, conformemente alle Costituzioni. Ha potestà diretta nelle comunità e religiosi, ma deve esercitarla rispettando la funzione propria degli altri superiori. Sono di sua competenza anche le facoltà che il diritto canonico attribuisce al Superiore maggiore e all’Ordinario religioso (CC 199).

 

Altre caratteristiche della nuova legislazione sono le prospettive relative all’esercizio dell’autorità:

 

- come animatore e coordinatore della vita e attività della provincia, deve lavorare con impegno affinché tutti i religiosi, ciascuno con la sua carica e responsabilità, collaborino al bene comune (CC 201).

- deve alimentare l’unione tra la provincia e il governo centrale, cercando di assecondare le iniziative del Preposito generale e del Definitorio, per il bene di tutto l’Ordine (CC 201). Deve informare il Superiore Generale sullo stato della provincia, particolarmente dopo la visita pastorale (NA 218).

      Questo è un aspetto che la nuova legislazione ha favorito notevolmente, con nuovi strumenti giuridici, come la partecipazione dei Provinciali non solo al Capitolo generale bensì al Definitorio straordinario e ad altre riunioni a livello di tutto l’Ordine, che alimentano la reciproca comunicazione tra province e definitorio e promuovono l’unione e la collaborazione tra tutte le province (CC 187-188  NA 199-200).

- Un rilievo particolare, nella funzione di animazione del Provinciale, viene data alle visite alle comunità: sia la visita pastorale o canonica, che deve compiersi nelle comunità almeno una volta nel triennio, come pure le visite fraterne che permettono un contatto permanente con le comunità. La finalità di entrambe le visite è ben definita: “promuovere lo stile di fraternità di vita e il bene spirituale di ogni casa” (CC 201).

- Anche se la visita può essere svolta, quando giusti motivi lo richiedano, per mezzo di un altro, si raccomanda al Provinciale che visiti personalmente tutti i conventi, specialmente le case di formazione, e che faccia le visite con calma, “condividendo la loro vita comunitaria per alcuni giorni” (NA 218), in modo da poter verificare, animare e dare impulso, da vicino, alla vita e alle attività della comunità.

 

Più concretamente, parlando della visita pastorale, le NA specificano l’obiettivo della visita: cercare il “bene dell’Ordine”: le modalità della vita religiosa e del servizio alla Chiesa proprie del carisma e la missione dell’Ordine, “in modo che si intensifichi la vita religiosa e si correggano gli errori con carità”, e il modo di arrivare a tutto questo: “dialogando sinceramente con tutti i fratelli” (NA 172) e con la comunità.

 

La conoscenza dello stato reale della comunità richiede anche la revisione dei libri che rispecchiano il cammino di vita, il compimento puntuale degli impegni, e l’amministrazione dei beni. Il Definitorio generale, negli ultimi tempi, ha proposto linee concrete affinché la visita dei superiori generali non sia una ripetizione della visita provinciale, lasciando particolarmente a lui la cura diretta e dettagliata dei religiosi e dell’amministrazione delle comunità.

 

Il visitatore dovrà verificare anche le attività pastorali dei religiosi, anche quelle affidate loro dal Vescovo diocesano, come la parrocchia, poiché anche nell’esercizio dell’apostolato esterno i religiosi dipendono dal superiore religioso, e non solo dal Vescovo (can. 678 §2). Si dovrà verificare il modo in cui i nostri religiosi compiono i propri ministeri di cura pastorale e la loro fedeltà alla vita e alla disciplina religiosa (NA 68).

 

I religiosi, da parte loro, sono invitati a trattare con confidenza il Visitatore, e rispondere in verità e carità alle domande che egli legittimamente pone, per una vera conoscenza delle situazioni personali e comunitarie, collaborando al buon esito della visita. Il precetto di obbedienza, che prima veniva imposto all’inizio della visita, ora viene lasciato al buon senso del Visitatore, ai casi particolari che egli giudichi opportuni.  A nessuno è lecito impedire che i religiosi adempiano i loro obblighi, o porre ostacoli di qualsiasi tipo alla finalità della visita (NA 172  can. 628).

 

Credo che non sia necessario, in questo ambito, ricordare le norme relative alla elezione del Provinciale (CC 157-159. 202) e i requisiti per tale ufficio (200).  

 

6. IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

Le due funzioni del Consiglio

 

Nel nostro diritto, il Consiglio provinciale ha una doppia funzione:

a) la funzione propria dei Consigli in generale, a norma del can. 627: come organi di consulenza qualificata. Si tratta di faccende che rientrano nella competenza del superiore religioso, il quale agisce con potestà personale, anche se per agire validamente, nei casi determinati dal diritto comune o proprio, ha bisogno dell’intervento del Consiglio: sia con voto consultivo (consiglio), sia con voto deliberativo (consenso). E’ la funzione del Consiglio provinciale, come la descrive il n. 206 delle Costituzioni: “Tocca ai Consiglieri provinciali aiutare il Provinciale con la consulenza e la collaborazione alla vita e alle attività della provincia”.  La consulenza, particolarmente mediante il consenso e il consiglio, e la collaborazione, come può essere mediante l’assunzione dei compiti che vengano loro affidati, sotto la direzione del Provinciale e del medesimo consiglio, nelle diverse aree.

 

b) La funzione come organo collegiale di governo. Nel nostro Ordine i Consigli Generali (Definitorio) e provinciale, sono anch’essi organi collegiali di governo, con competenze ben definite.  All’interno di questo margine di competenza, l’autorità viene esercitata in modo collegiale. Il soggetto dell’autorità è il medesimo Consiglio.

 

Per quanto si riferisce al Definitorio generale, ciò è già chiaro fin dalle Costituzioni di Madrid degli anni 1590 e 1592.  Allora, come abbiamo già indicato, la funzione del Consiglio o Definitorio provinciale non era ben definita, dal momento che la potestà del Definitorio Generale o Consulta abbracciava praticamente tutto. Al contrario nelle Costituzioni della Congregazione di sant’Elia di Italia del 1631 il diritto del Definitorio provinciale era già chiaramente fissato come organismo collegiale di governo con competenza propria, come soggetto dell’autorità superiore della provincia, fuori del capitolo provinciale. “Definitorium provinciale, quod ex Patre Provinciali et quatuor Definitoribus componitur, post Capitulum Provinciale habet  primam auctoritatem in Provincia”.

 

E’ la norma che è passata nelle Costituzioni vigenti per tutto l’Ordine, con l’unificazione del 1875 (n. 557) e che si è mantenuta nelle Costituzioni attuali: “il Consiglio provinciale è composto dal Provinciale e dai quattro consiglieri ed ha l’autorità suprema sulla Provincia fuori del tempo del Capitolo provinciale” (CC 204).

 

Ciò è abbastanza comune nel diritto degli Istituti affini al nostro e nati nella stessa epoca (gli Ordini mendicanti), mentre negli Istituti più recenti i Consigli mantengono esclusivamente il carattere di Consiglio (organo di consulenza). In questo senso il Consiglio, negli Ordini antichi, si chiamava Definitorio, in quanto ha una potestà propria come organo di governo, nei limiti ben determinati della sua competenza.

 

Il nostro diritto attuale distingue chiaramente gli interventi del Consiglio provinciale come organo di assistenza al Provinciale mediante il voto deliberativo (consenso) o consultivo (consiglio). A questa funzione di consulenza del Consiglio provinciale si riferisce il n. 225 delle NA, che elenca alcuni casi nei quali il Consiglio agisce dando il suo voto deliberativo o consenso. E’ da notare che in tutti questi casi si parla di “nomine”, che è un modo di conferire gli uffici da parte dell’autorità personale, anche quando necessiti del voto del Consiglio (si può vedere il tenore del can. 147).  A ciò bisogna aggiungere tutti gli altri casi in cui il diritto comune e il proprio richiedono che il Superiore provinciale, per poter agire, abbia bisogno del consenso o del parere del suo Consiglio.  Si possono vedere questi casi nell’indice alfabetico delle Costituzioni – Norme Applicative, alla voce Consiglio provinciale.

 

I casi che definiscono la competenza del Consiglio provinciale come organo di governo si trovano nel n. 226 delle Norme applicative:

a)        determinare la sede del noviziato e delle altre case di formazione

b)        dispensare in materia disciplinare qualche comunità, fino a tre mesi

c)        accettare la rinuncia ad un ufficio, il cui conferimento è competenza del Consiglio o del Capitolo provinciale, al di fuori della celebrazione dello stesso, meno gli uffici di Provinciale o di Socio e sostituto al Capitolo generale

d)        eleggere i successori in questi stessi uffici, qualora siano vacanti

e)        eleggere il superiore di una nuova fondazione

f)         spostare da un convento all’altro i superiori locali, per il bene della provincia o del religioso stesso, secondo il n. 163 delle Costituzioni

g)        deporre i superiori, i primi consiglieri delle case, il maestro dei novizi, a norma del diritto. Cf. Can. 624 §3, e per quanto si riferisce ai superiori NA 146-148.

h)        Presentare al Definitorio l’aiutante del Postulatore generale, o vice-postulatore

i)          Autorizzare i nostri religiosi all’insegnamento nei centri pubblici, all’assunzione di qualche impegno abituale fuori casa, rimanendo sempre ferme le esigenze della vita comune.

 

Altre determinazioni

 

In quanto ai requisiti per essere eletto Consigliere provinciale, oltre all’età (30 anni) e agli anni di professione solenne nell’Ordine (3), si richiede il sacerdozio del primo consigliere. Il motivo è che il superiore e il vicario, nell’Ordine, partecipano della potestà di giurisdizione, riservata ai chierici (can. 129 §1, NA 224).

 

E’ possibile la rielezione per un secondo triennio consecutivo, con la maggioranza assoluta semplice. Non per il terzo (CC 205). Non si esclude, al contrario, la postulazione.

 

Riguardo alla frequenza della celebrazione del Consiglio : a parte la celebrazione alla fine del Capitolo provinciale, deve celebrarsi almeno due volte all’anno, quando sia necessario sbrigare alcune faccende prestabilite dal diritto e quando lo chiedano tre consiglieri (CC 207).  Nelle semiprovince quando lo chiedono due consiglieri (dichiarazione pratica del Definitorio, nell’Appendice alle NA).

 

Il Consiglio provinciale deve essere completo, con tutti i suoi membri, per discutere le faccende di maggior importanza (CC 208). Le NA specificano: quando si tratta della designazione, rimozione o privazione di un ufficio (NA 227).

 

D’altra parte, bisogna tener presente la norma secondo la quale non potrà celebrarsi se non vi prendono parte tre dei suoi componenti (CC 208). La dichiarazione del Definitorio generale esclude che, una volta convocato il Consiglio, sia sostituito un consigliere impedito (fuorché nelle semiprovince) per completare il numero richiesto di tre membri del consiglio (appendice).

 

Modalità di attuazione del Consiglio

 

In quanto alle modalità di azione del Consiglio provinciale:

- le faccende possono decidersi con voto orale, a meno che per qualche risoluzione si richieda la votazione segreta (con foglietti o con le palline – NA 156), o quando lo chieda un Consigliere (NA 228).

- Nei casi più urgenti, o quando si trattano materie di minor importanza e risulti difficile convocare i consiglieri, il voto potrà essere dato per posta o per telefono, ma solo quando si tratti di voto consultivo (parere): NA 228.  Quando si tratta di un voto deliberativo, o consenso, è obbligatoria ad ogni modo la convocazione del consiglio, a norma del can. 127 §1.  Senza dubbio, a norma del can. 10, non si tratta di un requisito per la “validità” dell’atto.

- Quando il diritto stabilisce che per realizzare un atto, il Superiore necessita del consenso del Consiglio, per la validità dell’atto si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Quando il diritto richiede il consiglio (voto consultivo) per la validità dell’atto il Superiore deve chiedere il parere di tutti i consiglieri, anche se non ha l’obbligo di seguire tali pareri (can 127 §1).

 

Un’attenzione particolare merita la questione dibattuta se, quando il diritto richiede che il superiore abbia bisogno del consenso o del parere del Consiglio per agire, possa egli stesso dare il suo voto, insieme ai consiglieri.

 

Anche quando il superiore convoca e presiede il Consiglio, si pone la questione se egli sia effettivamente membro del consiglio e se di conseguenza vota o no, quando il consiglio deve dare il suo consenso o il suo consiglio. Dato che il canone 627, che si riferisce direttamente al Consiglio, nel paragrafo 2 rimanda al canone 127, che tratta degli atti personali del superiore, e non al 119 che si occupa degli atti collegiali, alcuni autori considerano che il superiore non sia propriamente membro del Consiglio e non dia il suo voto, né possa dirimere in caso di parità.  La Commissione per l’interpretazione autentica dei canoni, a proposito di questo dubbio posto al canone 127, si è pronunciata in questo senso (14.5.1985).

 

Contro tale modo di vedere la questione, c’è di mezzo la realtà storica di non pochi istituti religiosi, che per molti secoli e con l’approvazione della Sede Apostolica, hanno considerato il Superiore come membro del Consiglio che presiede, riconoscendogli il diritto di dare il suo voto con gli altri consiglieri. Per questo altri autori stimano che la relazione tra il superiore e il consiglio nella Chiesa in generale debba reggersi con il canone 127, ma non nel diritto dei religiosi, dal momento che il canone 627 §1, che stabilisce il dovere dei superiori di tenere il proprio consiglio, non rimanda al canone 127 bensì alle Costituzioni, le quali possono descrivere il Consiglio come formato dal superiore e dai consiglieri, tutti con diritto di voto.  Il §2 del canone 617, che rimanda al 127, si riferisce alla determinazione dei casi nei quali il superiore deve chiedere il consenso o il consiglio per agire. Di fatto, numerosi Istituti come il nostro stabiliscono nelle Costituzioni un Consiglio formato congiuntamente dal Superiore e dai Consiglieri, e tutti con diritto di voto, e ciò continua ad essere approvato dalla CIVCSVA.

Non manca quindi di fondamento giuridico il parere degli autori che stimano il Superiore membro del proprio Consiglio di religiosi, con diritto di voto come gli altri, e in grando anche di risolvere la parità, a norma del canone 119 §2, a meno che tale diritto non sia limitato dal diritto proprio.

 

7. CONSIGLIO PLENARIO

 

L’introduzione nella nostra legislazione del Consiglio plenario ha avuto luogo già nel Decreto De Regimine, come organismo di consultazione, a livello provinciale (DR 180).  E’ un mezzo per alimentare l’unione e la comunicazione tra le comunità e il Consiglio provinciale.

 

La finalità è ben indicata nelle Costituzioni: “promuovere la mutua comunicazione e la cooperazione tra le case della Provincia”, e alimentare in questo modo “la vitalità di tutta la Provincia” (CC 209).

 

L’organismo competente per la costituzione di un Consiglio plenario è il Capitolo provinciale. La sua istituzione non è obbligatoria, bensì opzionale. Può costituirsi per tutta la provincia, oppure per un settore della stessa (CC 209), come potrebbe essere una Delegazione provinciale.

La sua indole è quella di un Consiglio provinciale allargato, con carattere di organo consultivo. Non ha competenze proprie, ma è possibile che gli vengano affidate alcune decisioni, su proposta del Consiglio provinciale, in analogia con il Definitorio straordinario (NA 200a) che invece, senza ombra di dubbio, ha competenza propria in alcune faccende (CC 188  NA 200b).

 

Le Norme applicative rimettono al Capitolo provinciale la determinazione relativa alla frequenza, all’obiettivo della riunione e al diritto di assistenza (chi deve partecipare): NA 230.  E’ un esempio in più della flessibilità della legge in generale, che lascia al Capitolo provinciale la decisione di costituire il Consiglio plenario, la composizione e gli obiettivi dello stesso.

 

Il consiglio provinciale dovrà prepararne per tempo la celebrazione, comunicando l’agenda ai partecipanti. Tutti i religiosi hanno diritto di fare i propri suggerimenti (NA 230).

 

Il n. 76 delle NA determina che si ascolti il Consiglio plenario, se lo si ha, per erigere, cambiare, trasferire o sopprimere le case di formazione della Provincia.

 

 

8. CONFERENZE DEI SUPERIORI

 

Si tratta anche qui di un’istituzione introdotta nel nostro Diritto dal Decreto del Capitolo speciale De Regimine (DR 185-193), seguendo i criteri di rinnovamento e di adattamento proposti dalla Chiesa.

 

In un primo tempo si parlava di Conferenze di Provinciali. Di fatto i membri della Conferenza erano in maggioranza Provinciali. Se il numero minimo di membri della Conferenza era determinato in tre, due di essi dovevano essere provinciali o commissari (DR 188). Il Direttorio del 1976 ammise più ampiamente la partecipazione, come membri della Conferenza, i Superiori di altre circoscrizioni (Superiori di Missione, Vicariati regionali, e Delegazioni provinciali): D 223; pertanto, dalle Norme Applicative del 1981, si preferisce parlare di Conferenze dei Superiori.

 

La finalità di tali Conferenze è “alimentare la mutua comunicazione tra le Province e altri territori dell’Ordine” (CC 231), e con il Centro dell’Ordine, come consegue dal tenore del n. 234, dove viene determinato che il Preposito Generale possa convocare le Conferenze e presiederle. Si enfatizza anche la convenienza che il Preposito e i Definitori assistano di tanto in tanto alle riunioni delle Conferenze, evidentemente per promuovere la comunicazione tra Province e il Definitorio.

 

Chi costituisce le Conferenze è il Definitorio, dopo aver ascoltato il parere dei religiosi interessati (NA 231). A differenza del Consiglio plenario, la cui costituzione si lascia all’arbitrio del Capitolo provinciale, trattandosi di Conferenze di Superiori, le Costituzioni usano la forma imperativa. Il “Definitorio costituirà le Conferenze” (NA 231). Il Decreto De Regimine stabiliva che la norma di assegnare ogni provincia dell’Ordine ad una determinata Conferenza, se non per qualche caso particolare, non risulta opportuna (DR 187).

 

Le Conferenze si reggono con statuti propri, che devono essere approvati dal Definitorio (CC 232).

 

Le Conferenze sono organi di comunicazione e di aiuto vicendevole tra le Province, con un ampio spazio di collaborazione su interessi comuni, in circostanze e condizioni di un determinato territorio. In tutta la nostra legislazione, si determina che le Conferenze dei Superiori esprimano il loro parere sulle faccende importanti della vita della provincia: si prevede che, in collaborazione con i Consigli provinciali, determinino i modi concreti per una formazione apostolica più efficace dei religiosi (NA 47), cooperino nella confezione del piano di studi per i fratelli che si preparano a ricevere gli Ordini sacri, e per accordare le norme generali della Chiesa e dell’Ordine (la Ratio institutionis) alle circostanze concrete di ogni luogo o regione (NA 109), che cooperino altresì alla programmazione dell’anno pastorale che deve completare la formazione teologica degli aspiranti al sacerdozio (NA 128), come pure alla programmazione della formazione religiosa e carmelitana dei nostri religiosi (NA 113). Hanno inoltre diritto a proporre alcune questioni affinché siano considerate nel Definitorio Straordinario (NA 199).

 

Possono anche “dettare con il consenso del Definitorio norme obbligatorie, ma solo a case e progetti interprovinciali” (CC 233).

 

Il n. 234 lascia inoltre aperta la porta ad una proficua collaborazione delle Conferenze dei Superiori nelle faccende di tutto l’Ordine, quando afferma: “conviene anche che il Preposito Generale e il Definitorio ascoltino di buon grado le conferenze dei superiori negli affari che ad essi corrispondono”: ossia, nelle faccende relative alla promozione della vita e del buon governo dell’Ordine, che rientrano nei limiti delle competenze e funzioni del Governo generale, e per il cui esercizio può essere utile, a volte, ascoltare il parere delle Conferenze.

 

9. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

 

L’amministrazione dei beni è parte del governo, in quanto regola le cose necessarie per la vita e l’attività apostolica dei religiosi.  Per questo l’amministratore per sé è il superiore religioso, anche se la complessità della funzione di amministrazione richiede normalmente che il superiore si serva di un economo, che amministri sotto la sua direzione.

 

La presenza dell’economo è di precetto nel caso del Superiore maggiore. Anche nella comunità locale ci deve essere un economo distinto dal superiore, ma in questo caso l’obbligo ammette eccezioni. Nel testo del canone, la norma è vincolante, con la clausola “se è possibile” (can. 636 §1).  Ciò vuol dire che in piccole comunità, se ci sono validi motivi, il superiore può fare da economo.

 

Secondo quanto stiamo dicendo, non è possibile parlare di governo provinciale senza tener presente l’amministrazione provinciale dei beni. D’altra parte, la complessità della materia alla quale facciamo riferimento potrebbe portarci un po’ lontano in questa considerazione sintetica del governo provinciale. Cercherò di limitarmi a concetti e principi che interessano più direttamente la materia del governo.

 

La Provincia, come l’Ordine ed anche la casa religiosa, ogniqualvolta sono dotate di personalità giuridica, per il diritto stesso, godono della capacità di acquisire, possedere ed amministrare e alienare beni temporali, in conformità con le norme del diritto canonico e proprio dell’Ordine (cn. 634 §1  CC 220).  Anche se per realizzare atti e stipulare contratti che siano considerati nel foro civile si debbano tener presenti le norme indicate, in materia di contratti il Codice ha canonizzato la norma civile del luogo dove si contrae (can. 1290).

 

Il diritto e il dovere di amministrare dei beni, è competenza dei superiori e dei loro consigli. Sotto l’autorità di questi, gli economi portano avanti l’amministrazione immediata, esercitando l’incarico che viene loro affidato a servizio dei fratelli (CC 222). Il Decreto De bonorum administratione raccomandava opportunamente il ricorso a persone esperte quando la complessità dei problemi lo richiedesse (n. 7), e ciò può continuare ad essere una necessità, soprattutto in considerazione della normativa civile, ogni volta più complessa e sottomessa a costante variazione.

 

Tanto i superiori come gli economi, come pure altri che siano stati designati dall’autorità legittima, possono con il permesso almeno tacito dei superiori, realizzare validamente gli atti dell’amministrazione ordinaria. Per la validità invece degli atti di amministrazione straordinaria si richiede l’autorizzazione espressa del superiore, a norma del diritto (can. 638 §2  CC 223).

 

E’ la terminologia tradizionale, che si è mantenuta nel Codice di Diritto Canonico e nelle Costituzioni, sebbene non sia facile definire concretamente il contenuto dell’amministrazione ordinaria e straordinaria e segnalare i confini tra una e l’altra; non c’è uniformità tra gli autori, e nemmeno nell’uso che ne fanno i diritti propri degli Istituti.

 

Nelle Costituzioni  delle Carmelitane Scalze vengono offerte alcune linee alle sorelle che riflettano il concetto di amministrazione ordinaria secondo l’uso dell’Ordine. “Nell’amministrazione ordinaria rientrano le spese di alimentazione, di mantenimento, spese ordinarie per il monastero e i suoi annessi, imposte e tasse, stipendi dei dipendenti, retribuzioni per il ministero e le usuali elemosine per i poveri” (CM 250). Anche tenendo presente che il testo rifletta il contesto proprio dei monasteri, la linea indicata può essere utile anche per noi.

 

Tocca al Definitorio determinare per ogni nazione o regione la tabella di competenze dei superiori in quanto alle spese ordinarie, la contrazione di debiti e l’alienazione dei beni, rimanendo fermo l’obbligo di chiedere l’autorizzazione alla Sede Apostolica quando si tratti di alienazioni e contrazioni di debiti il cui ammontare superi il tetto indicato per ciascun paese, di ex voto donati alla Chiesa, o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico (can. 638 §3 CC 224  NA 249). Da notare che per la validità dell’atto, in questi casi, si richiede la licenza del superiore competente, data per scritto.

 

Quando si richiede il permesso o il consenso dell’autorità superiore, deve precedere il consenso degli organismi inferiori (capitolo locale, consiglio provinciale).

 

Compete al Consiglio provinciale determinare le facoltà del Provinciale e del Consiglio provinciale per quanto riguarda le spese ordinarie (cosa può fare da solo e per cosa ha bisogno del consenso del Consiglio), e ugualmente fissare le facoltà dei superiori locali anche per le spese ordinarie.

 

Compete al Provinciale e al suo Consiglio coordinare l’amministrazione dei beni in Provincia, in modo che tutti i conventi cooperino in modo proporzionale ed equo alle spese della Provincia, e si giunga tra le comunità ad un’autentica comunnione dei beni (CC 228).

 

A questo proposito, il Capitolo speciale fece uno sforzo considerevole per centralizzare in qualche modo l’amministrazione locale e provinciale, con alcuni strumenti che rendono possibile non solo una conveniente comunicazione di beni, bensì il poter affrontare iniziative comuni per il bene della Provincia o dell’Ordine. Le disposizioni, raccolte dal Decreto De bonorum administratione, sono passate al n. 258 delle attuali NA. Il Consiglio provinciale può:

a) determinare le quote che i conventi devono apportare per sostenere le case di formazione e coprire le altre spese della provincia, osservando la debita proporzione ed equità

b) trasferire i beni mobili da un convento all’altro, quando il bene comune lo richieda, dopo aver ascoltato il rispettivo capitolo conventuale

c) prendere, con il parere del capitolo conventuale, le rendite superflue o eccedenti di una casa, compresi alcuni beni immobili, impiegandoli per coprire alcune necessità della Provincia.

 

La nuova legislazione da particolare  importanza all’informazione e alla trasparenza dell’amministrazione, allo scopo di alimentare lo spirito di aiuto vicendevole e la conveniente comunione dei beni. I superiori devono informare opportunamente i religiosi sullo stato economico delle case, le Province e l’Ordine (NA 245b). Ogni sei mesi l’economo provinciale deve presentare al Consiglio una relazione sull’amministrazione a lui affidata. Ogni anno informerà le comunità sulla situazione economica della Provincia, con il beneplacito del consiglio, relazione che sarà inviata ogni tre mesi anche all’Economo generale (NA 260).

 

Il consiglio provinciale può anche dettare norme particolari per l’amministrazione delle riviste, le associazioni radicate nei nostri conventi e chiese, ecc. salvaguardando il diritto comune e le ordinazioni eventualmente emanate dal Definitorio generale in questa materia.

 

Credo che sia sufficente quanto ho detto a riguardo, tralasciando altre norme di carattere più tecnico.

     
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Updated 11 ott 2005 by OCD General House
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