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P. Rafael Mendoza e-mail ocdproc@pcn.net Tel. [+39] + 06 - 85443276 |
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Il Procuratore Generale è uno dei tre Ufficiali
Maggiori dell'Ordine, eletto dal Definitorio Generale (cf. Costituzioni
189). - per le cause di dispensa dalle obbligazioni dell'Ordinazione e dei Voti religiosi, con dimissione dallo stato clericale per i sacerdoti di età inferiore ai 40 anni; - per i sacerdoti in pericolo di morte; - per sollecitare la dispensa di impedimento ad accedere a seconde nozze da parte dei Diaconi permanenti rimasti vedovi.
1.- Lettera del sacerdote interessato diretta, con spirito di umiltà e penitenza al Santo Padre, con sintesi delle motivazioni principali che lo hanno indotto alla defezione e le ragioni che non gli consentono di ritornare sui propri passi per superare la crisi e riprendere il proprio ministero. La domanda dovrà essere sottoscritta di propria mano dall'Oratore che chiede insieme alla dispensa dagli obblighi anche la riduzione allo stato laicale. 2.- Un "curriculum vitae" dell'Oratore nel quale, insieme alle tappe e date più significative della propria vita, della propria formazione e del proprio ministero, vengano riprese, spiegate e motivate con maggiore profondità ed accuratezza le ragioni della propria crisi e defezione ed evidenziati, se esistono, i motivi che inducono a ritenerla irreversibile. (Il "curriculum" funge da 'libello" introduttivo per la causa, insieme alla richiesta di dispensa). 3.- Un documento in cui siano riassunti tutti i pastorali tentativi esperiti da parte dell'Ordinario diocesano o dei Superiori Religiosi, per dissuadere l'Oratore dall'inoltrare la domanda di dispensa e gli aiuti che gli sono stati forniti per agevolare il superamento della crisi, il ritorno sulla retta via e la ripresa dell'attività ministeriale. 4.- Un documento da cui risulti che l'Oratore, definitivamente deciso ad abbandonare, sia stato sospeso dall'esercizio del sacro Ordine - evitando ogni scandalo e fatta salva la sua reputazione - dal momento in cui è stata presentata ed accolta dal proprio Ordinario la domanda di dispensa. 5.- Un decreto di nomina dell' Istruttore della Causa e dell'Attuario con l'obbligo di attenersi alle "Norme sostanziali" emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il 14 ottobre 1980 (AAS.,LXII (1980) pp.l132-1137). 6.- L'interrogatorio dell'Oratore fatto dall'istruttore in presenza dell'Attuario e premesso il giuramento de veritate dicenda, con apposite predisposte e pertinenti domande, soprattutto relative al periodo di formazione precedente l'Ordinazione e con più approfondita indagine su tutto quel che riguarda particolarmente le ragioni addotte ed indicate nel "curriculum" come motivi della crisi, della defezione e dell'irreversibilità della stessa. 7.-L'interrogatorio o le deposizioni del testimoni sia indicati dall'Oratore che scelti dall'istruttore: genitori e familiari dell'Oratore; suoi Superiori e condiscepoli del tempo della formazione; suoi Superiori e confratelli attuali, ecc. 8.-Eventuali perizie mediche, psicologiche, psicanalitiche o psichiatriche del tempo di formazione o anche successive. 9.- Copia degli "Scrutini" previi alle sacre Ordinazioni ed altra documentazione relativa all'Oratore e reperibile negli Archivi delle case di formazione. 10.-Un voto personale riassuntivo dell'Istruttore circa il merito della causa e l'opportunità o utilità o meno della concessione della dispensa, tenuto conto non solo delle motivazioni riscontrate nell'istruttoria e del bene personale dell'Oratore, ma anche del bene universale della Chiesa e di quello della Diocesi o dell'Istituto Religioso e delle anime che furono affidate al ministero dell'Oratore. 1l.-Un voto personale del Vescovo o del Superiore Religioso che hanno provveduto a far istruire la causa, sia sul merito della stessa causa dalla lettura degli atti che hanno ricevuto dall'istruttore, sia sulla possibilità o sulla opportunità della concessione della dispensa e sull'assenza di scandalo in caso di eventuale concessione della stessa. 12.- Un voto personale circa l'assenza di scandalo da parte dell'Ordinario del luogo ove, di fatto, l'Oratore dimora da quando ha lasciato il ministero. 13.- Copia autenticata dell'eventuale attentato matrimonio civile
e di eventuali dichiarazioni di nullità o di divorzio riguardanti
la donna o l'Oratore. N.B! I predetti atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati
e numerati dovranno essere tutti autenticati dall'Attuario e
spediti in triplice copia alla Congregazione per il Culto Divino e
la Disciplina dei Sacramenti e non contenere eventuali illeggibili
manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno essere
trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per la leggibilità
delle fotocopie. PETIZIONI ALLA SS. SEDE E ALL'ORDINE: PRASSI E' importante che le petizioni che i monasteri inoltrano alla Santa Sede e all'Ordine siano ben fatti. Ciò facilita la velocità di trasmissione dell'atto. Per questo indichiamo qui la "prassi", il modo di presentare le petizioni, a seconda dei differenti casi, alla S. Sede e all'Ordine. I. IN GENERALE a) nome e appellativo religioso b) nome e cognome secolare c) città e diocesi del Monastero d) numero di protocollo e data di altri Rescritti che siano stati
concessi alle medesime persone (anche se concessi molti anni prima) Inviare congiuntamente i due Atti capitolari dei Monasteri interessati,
raccomandati dai rispettivi Ordinari, oltre alla richiesta personale della
monaca interessata. b) Atto Capitolare del Monastero ricevente, firmato dalla Priora e dalla Segretaria c) Consenso della Superiora Generale dell'Istituto di provenienza
(indicando la Diocesi nella quale si trova la Casa Generalizia di detto
Istituto). b) un breve "curriculum vitae" della religiosa interessata elaborato dalla Priora c) se l'esclaustrazione è dovuta a motivi di salute, inviare il
certificato medico. Tenere sempre presente la Verbi Sponsa n. 17,
1-2. b) un "curriculum vitae" dettagliato della religiosa interessata, elaborato dalla Priora c) parere personale della Priora d) parere del Consiglio di Comunità 5. Dispensa dai voti temporanei : b) raccomandazione della Priora b) Atto Capitolare del Monastero nel quale ci si assume la responsabilità della fondazione, firmato dalla Priora e dalla Segretaria c) autorizzazione dell'Ordinario del luogo dove avviene la fondazione d) Licenza dell'Ordinario del luogo del Monastero fondatore e) elenco delle religiose che si recano alla Fondazione (nomi e cognomi completi, date di età e di professione). |


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Updated
12 giu 2003 by
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